Leasing Nautico

 Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Nautica da Diporto (D.Lgs. n. 171/2005), il Legislatore ha colmato una grave lacuna dell'ordinamento, prevedendo una serie di disposizioni riguardanti la disciplina del leasing:

  • l'iscrizione delle unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria (art.16)
  • la responsabilità civile dell'utilizzatore verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria (art.40, comma 2)
  • le norme sanzionatorie per violazioni di disposizioni in materia di navigazione commesse con unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria (art.53, comma 5)

 

Il Codice della Nautica da Diporto velocizza le formalità previste per l'iscrizione delle unità da diporto acquisite in leasing; non occorre più la procedura di "dichiarazione d'armatore" prima a carico dell'utilizzatore acquirente del mezzo nautico, ma è sufficiente annotare sul registro navale e sulla licenza di navigazione il nome dell'utilizzatore accanto a quello della società di leasing proprietaria del mezzo, nonché la data di scadenza del contratto.

Nel dare risalto alla natura finanziaria del contratto di leasing che, in sostanza attribuisce all'utilizzatore i benefici derivanti dall'unità da diporto locata e i relativi rischi, tanto da poter considerare l'utilizzatore stesso come il soggetto che ha il potere di disporre (materialmente) del bene alla stregua del proprietario, che invece rimane un nudo proprietario, il Codice della Nautica da Diporto esonera la società di leasing (proprietaria del mezzo nautico) da ogni responsabilità in caso di violazioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie (art.53), nonché dalla responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dell'unità (art.40).

Importanti novità contiene altresì il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146/2008) che, con riferimento al leasing, prevede un intero articolo (art.7) e un comma (art.24, comma 4) dedicati alla locazione finanziaria, di seguito analizzati.