Sommario di Aprile 1999

· BUONGIORNO CON LA RASSEGNA STAMPA SUL LEASING
· PONDERAZIONE DEL LEASING IMMOBILIARE ANCHE PER LE BANCHE: MA C'E' ANCORA SUSPENCE
· DICHIARAZIONE ICI: CHE CHIARIMENTI PER IL LEASING!!!
· E-BUSINESS: CHI ERA COSTUI?
· FORMAZIONE IN PISTA…
· RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE G. RODDI LE SOCIETA' FINANZIARIE, "Il Sole 24 Ore"
· SCADENZARIO FISCALE 1999
· XV SKI-MEETING INTERLEASING E III TROFEO LEASEUROPE
· MARZO: CIRCOLARI
· RIUNIONI
· PARERI
BUONGIORNO CON LA RASSEGNA STAMPA SUL LEASING


Ogni mattina appena arrivate in ufficio, aprendo il sito Internet Assilea potete vedere le notizie sul leasing pubblicate sui giornali del giorno
E' un servizio che pensiamo possa essere gradito a tutti: a quelli che la mattina presto, sulla scrivania amano sfogliare attentamente il giornale. Ed a quelli che per contro sono costretti ad aspettare la serata in casa per trovare il tempo per leggerlo…
Ai primi, offriamo una lettura pi� serena: dopo aver verificato se sono uscite (e su quali testate) notizie sul leasing, potr� gustarsi meglio tutte le altre ovvero puntare subito su quelle che, per il dovere di ufficio, non si pu� non aver letto. Ai secondi, offriamo una giornata lavorativa finalmente senza affanno e senza la brutta figura di ricevere la telefonata del collega che ti dice: "ma come non hai letto che…?"
Facezie a parte, il servizio funziona cos�: tutte le mattine, a partire dalle 8,30 circa, sul sito Assilea � pubblicata la rassegna stampa sul leasing realizzata per conto dell'Associazione da una societ� specializzata di Milano i cui "lettori" durante le primissime ore del giorno si scorrono tutte le principali testate nazionali e regionali alla ricerca dei "ritagli" di interesse dei propri committenti. Cliccando su un simpatico "omino col megafono" si entra nella rassegna stampa. Un colpo d'occhio e subito si vede se sono stati pubblicati articoli sul leasing. Se ci sono, un altro clic e se ne leggono i titoli e la testata. E, se siete Associate e conoscete la vostra password, un altro clic e potete leggere, stampare, ovvero pubblicare sulla posta elettronica interna alla vostra azienda, l'intero articolo. Ma non solo. Abbiamo creato anche una funzione di ricerca che potr� essere utile in tutti quei casi in cui vogliate ritrovare un articolo di cui non ricordate la data di pubblicazione o altro.
Insomma: a noi sembra un servizio utile, ma naturalmente sarete voi a confermarcelo.
 
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PONDERAZIONE DEL LEASING IMMOBILIARE ANCHE PER LE BANCHE: MA C'E' ANCORA SUSPENCE


Dopo la Vigilanza degli Intermediari Finanziari, anche la Vigilanza degli Enti Creditizi (VEC) della Banca d'Italia ha emanato una specifica circolare volta ad estendere la ponderazione al 50 % delle operazioni di leasing aventi ad oggetto gli immobili anche non residenziali. Una promulgazione attesa con ansia dalle "banche leasing", che tuttavia sono costrette a restare ancora sulle spine in attesa di conoscere la portata interpretativa dell'espressione "immobili ad uso professionale", utilizzata nella circolare del VEC in ossequio alla traduzione dell'espressione "business" della versione italiana della direttiva comunitaria di riferimento.
Si dice che per un punto Martin perse la cappa. Speriamo davvero che per colpa di una traduzione le banche leasing (e gli intermediari finanziari bancari a propria volta in sede di vigilanza consolidata) non perdano met� della portata della ponderazione recentemente conquistata e che le societ� di leasing degli altri Paesi europei hanno gi� da molti anni. Per non parlare poi - ma speriamo di non doverne mai parlare - delle difficolt� connesse alla individuazione di quali immobili "professionali" sarebbero poi da ponderare al 50 % e quali al 100 %.
Ovviamente l'Associazione ha in corso i necessari approfondimenti con i responsabili della normativa creditizia della Banca d'Italia per la corretta interpretazione applicativa della nuova circolare.
 
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DICHIARAZIONE ICI: CHE CHIARIMENTI PER IL LEASING!!!
di Giorgia Odorisio


Con Decreto del 12 marzo ’99, l’Amministrazione finanziaria ha emanato, con le relative istruzioni, il modello di Dichiarazione ICI da utilizzare sia per gli immobili acquistati nel corso del 1998, che per quelli per i quali, nel corso dello stesso anno, si sono avute variazioni ai fini del soggetto obbligato. Ricordiamo infatti che, a partire dal 1� gennaio ’98, il decreto legislativo n.446/97 ha modificato per talune fattispecie i soggetti passivi d’imposta. In particolare, nel caso degli immobili concessi in leasing � stato stabilito come soggetto passivo il locatario (salvo la deroga per il primo anno di stipula del contratto per gli immobili classificabili in categoria "D" e non censiti).
Con riguardo alla locazione finanziaria, l’Amministrazione finanziaria ha ora precisato che:
  1. per gli immobili per i quali l’utilizzatore ha iniziato ad effettuare il versamento dell’ICI dal 1� gennaio ’98 sono obbligati a presentare la relativa dichiarazione ICI ’99, sia la societ� di leasing che l’utilizzatore;
  2. l’utilizzatore � obbligato al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria.
Su quest'ultimo punto, dobbiamo rilevare con grande rammarico che la scelta indicata dal Ministero per l’individuazione del momento di decorrenza (cio� del pagamento dell’imposta) si discosta dall'orientamento interpretativo che l’Associazione aveva suggerito alle Associate e che nel contempo aveva sottoposto all’Amministrazione per un conforto ufficiale. Siamo infatti ancora oggi convinti che il legislatore, allorch� ha stabilito come principio direttivo, per la revisione del soggetto obbligato per gli immobili dati in leasing (nella legge delega n.662/96), che "presupposto dell’imposta � il diritto di utilizzazione del bene" e, in applicazione di tale principio, che "per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo � il locatario" (art.58 d.lgs. 446/97), ha inteso individuare nella data della consegna del bene al locatario il momento in cui ha inizio l’obbligo di pagamento. D'altronde, la qualit� di soggetto passivo il locatario non pu� che assumerla nel momento in cui ricevendo in consegna l’immobile acquisisce il diritto ad utilizzarlo e certo non nel momento della stipula del contratto di locazione finanziaria. Atto quest'ultimo collegato, ma non necessariamente coincidente con l'acquisizione dell'immobile.
L'impostazione associativa � del resto perfettamente conforme alle clausole contrattuali che generalmente stabiliscono la decorrenza della locazione finanziaria dal mese in cui � sottoscritto il processo verbale di presa in consegna, con conseguente pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore (e loro deducibilit� secondo il principio di competenza) ed inizio dell’ammortamento civilistico e fiscale da parte della societ� di locazione finanziaria.
A nostro parere quindi, adottando nelle istruzioni il riferimento alla stipula del contratto il Ministero, irrigiditosi su una lettura troppo letterale della norma, ha anzitutto effettuato una scelta che contrasta con la sostanza della norma stessa; n� vale a sostegno dell’interpretazione ministeriale la circostanza che la stipula ha data certa, considerato che anche la consegna � provata da un verbale anch’esso con data certa.
Ma l'impropriet� dell'orientamento ministeriale emerge con ancor pi� evidenza analizzando le contraddizioni applicative che l'impostazione cos� adottata comporta su determinate fattispecie. Ad esempio, nel caso degli immobili in costruzione, il locatario si troverebbe obbligato a versare subito l’imposta su un’area fabbricabile (che per espressa previsione normativa grava sul proprietario) senza avere ancora acquisito il diritto ad utilizzare l’immobile (essendo la costruzione di quest'ultimo ancora in corso fino alla consegna). Analoga contraddizione si registrerebbe anche nel caso in cui l'acquisto dell'immobile venga perfezionato qualche mese dopo la stipula del contratto di locazione finanziaria: durante questo periodo infatti, l'imposta sarebbe addirittura a carico di due soggetti passivi: il locatario, in quanto ormai la stipula del contratto di locazione finanziaria � gi� stato effettuato, e il venditore, che fino a quando non vende � - in quanto proprietario - per definizione il soggetto d'imposta!
Contraddizioni che ovviamente abbiamo gi� sottoposto al Ministero e che auspichiamo vengano quanto prima risolte.
Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, � comunque indubitabile che l’Amministrazione, oltre a non fornire nei tempi richiesti una interpretazione al dettato normativo (la dichiarazione si riferisce ad un versamento gi� eseguito), ha comunque scelto una impostazione che ancora una volta non offre una soluzione logica e conforme alla natura del contratto di leasing creando poi problemi applicativi.
 
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E-BUSINESS: CHI ERA COSTUI?


L’espressione "commercio elettronico" (e-business) indica lo svolgimento di attivit� commerciali e di transazioni per via elettronica, e comprende attivit� diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica e altre procedure di tipo transattivo della pubblica amministrazione.
Dopo essere stato ignorato per anni, l’e-business inizia ad attirare sempre di pi� l’attenzione del mondo industriale e finanziario e dei consumatori. La maggior parte delle societ� di ricerche di mercato specializzate sono infatti concordi nel prevedere la crescita esplosiva del commercio elettronico, quale naturale conseguenza della diffusione di Internet e della disponibilit� di PC a prezzi sempre pi� competitivi.
L’esigenza di elaborare un quadro normativo per l’utilizzazione di questo nuovo strumento commerciale � stata avvertita a livello comunitario, tanto da spingere la Commissione europea ad avviare la costruzione di una politica comune tra i diversi Stati membri. La possibilit� che Internet offre ad imprenditori e consumatori di scambiare beni e servizi senza frontiere, rappresenta infatti per l’Unione europea un’opportunit� unica di crescita economica. Lo sviluppo del commercio elettronico contribuir� presumibilmente anche:
La mancanza di una struttura legislativa uniforme per tutti i paesi dell’Unione danneggia gli operatori, che desiderano fornire servizi tramite Internet oltre frontiera. Su questo tema, la Commissione ha svolto un sondaggio, dal quale � emerso che tra i fornitori intervistati, il 64% ha gi� effettuato indagini per accedere al mercato di un altro paese della Comunit� ed ha affrontato onerosi studi legali per conoscere la situazione legislativa ed i requisiti per essere in regola nel paese ospitante (cfr. fig. 1). Il restante 36% per vari motivi, fra cui soprattutto la mancanza di risorse, non ha ancora ritenuto opportuno informarsi (cfr. fig. 2 e 3).



 




A tal proposito la Commissione, il 18 novembre 1998, ha adottato una proposta di direttiva che ha l’obiettivo di armonizzare le differenze di disciplina esistenti fra le legislazioni dei singoli Stati membri e che rappresentano il maggiore ostacolo al pieno sviluppo del commercio elettronico all’interno dell’Unione europea.
In particolare vengono trattate le questioni relative l’individuazione della sede dell’intermediario, le inserzioni pubblicitarie, e la contrattazione per via elettronica.
La proposta di direttiva individua, ai fini della vigilanza, la sede del fornitore del servizio on-line nel luogo dal quale questi svolge la propria attivit�. Secondo l’interpretazione adottata dalla Commissione europea, per lo svolgimento di attivit� finanziaria tramite Internet non dovrebbero essere necessari gli adempimenti normalmente richiesti per l’apertura di una filiale in un altro Stato membro. Questo in quanto Internet consente di fornire il servizio direttamente dalla sede nel paese di origine.
Le inserzioni pubblicitarie su Internet dovranno osservare alcuni requisiti di trasparenza: essere identificabili come tali e indicare chiaramente il soggetto per conto del quale la pubblicit� � fatta. A tale scopo sar� sufficiente inserire nella pagina web un’icona che permetta un collegamento ipertestuale a tutte le informazioni richieste. Nel caso di comunicazioni pubblicitarie inviate per posta elettronica, il destinatario dovr� essere in grado di identificare il mittente senza bisogno di aprire il messaggio.
Per quanto riguarda la contrattazione via Internet, l’operatore finanziario sar� tenuto a fornire alcune informazioni sulla societ� (sede, tipo di autorizzazione, ufficio di registrazione) e ad esporre chiaramente alla controparte l’iter di perfezionamento del contratto.
La proposta tuttavia non contiene alcuna indicazione in merito alla legge applicabile al contratto.
Nella normale contrattazione tra soggetti che non risiedono nello stesso stato, in mancanza di espressa manifestazione delle parti, la legge applicabile andr� determinata in base alle norme della Convenzione di Roma. In essa si prevede in particolare che nel caso in cui una delle parti sia un consumatore, si applicher� la legge nazionale di quest’ultimo, tranne nei casi in cui abbia egli per primo contattato il fornitore del servizio.
Vista questa distinzione che viene fatta dalla Convenzione e la difficolt� di stabilire in una negoziazione via Internet la parte che per prima ha contattato l’altra, il Comitato Leaseurope, che ha esaminato la proposta di direttiva, ritiene opportuno che la Commissione chiarisca, con riferimento ai contratti di finanziamento, se la Convenzione di Roma possa comunque essere applicata, o sia invece necessaria una normativa specifica.
L’aspetto contrattuale riveste infatti nelle operazioni finanziarie una notevole importanza e la carenza di una disciplina ad hoc in materia pu� seriamente ostacolare il pieno sviluppo del commercio elettronico dei prodotti finanziari.
 
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FORMAZIONE IN PISTA…


A luglio si terr� a Londra il previsto corso di miglioramento della lingua inglese e di conoscenza del mercato del leasing inglese organizzato dall'Assilea d'intesa con la FLA, l'omologa associazione sul leasing del Regno Unito. Un'iniziativa innovativa riservata a quei pochi privilegiati che per una settimana potranno concentrarsi su un investimento di adeguamento dei propri skills professionali, il cui "ritorno economico" � destinato ad avere tempi sempre pi� brevi vista la crescente globalizzazione ed internazionalizzazione del mercato leasing accentuatasi a seguito dell'introduzione della moneta unica europea.
Ma anche sul fronte dei corsi Assilea-Bocconi, a fine aprile l'Associazione sar� in grado di sottoporre a tutte le proprie Associate i corsi di formazione che verranno tenuti dopo l'estate…
 
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RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE
G. RODDI LE SOCIETA' FINANZIARIE, "Il Sole 24 Ore", PAG. 436, L.60.000


Come noto, le societ� finanziarie spaziano in settori delicati e nevralgici della realt� economica e sociale: dalla concessione di finanziamenti all'intermediazione mobiliare, al leasing, dai mutui ipotecari al credito al consumo, alla movimentazione di capitali. Il libro, il cui autore � tra l'altro il responsabile del servizio legale della FINCONSUMO e coordinatore del Gruppo di Lavoro sul leasing ai consumatori, esamina secondo un rigoroso taglio scientifico la disciplina normativa di questi soggetti, definiti dal legislatore "intermediari finanziari non bancari", prospettando molteplici questioni pratiche quotidiane e fornendo numerosi modelli, specie per quanto attiene il rapporto con gli enti pubblici e la vita aziendale per guidare chi opera nel settore.
Il lavoro si articola in quattro parti. La prima parte analizza il concetto di attivit� finanziaria, le forme di essa consentite, gli organi preposti alla vigilanza e l’individuazione delle fonti giuridiche che la disciplinano. La seconda e terza parte sono dedicate ai soggetti che svolgono simile attivit�, con particolare riguardo alle singole tipologie di societ� e agli adempimenti cui sono tenuti l’intermediario finanziario o il collegio sindacale. L’ultima parte descrive infine l’apparato posto a tutela del corretto svolgimento dell‘attivit� finanziaria, ossia le sanzioni penali ed amministrative.
Questa seconda edizione rivisita ampiamente la precedente, alla luce delle innovazioni intervenute in materia di usura e norme antiriciclaggio, delle variazioni recate al testo unico delle leggi bancarie e creditizie, della riforma Draghi e dei numerosi cambiamenti derivati al settore in seguito all’introduzione dell’euro.
 
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SCADENZARIO FISCALE 1999
A cura di Giorgia Odorisio e Antonio Fiori


Maggio
17 luned� Versamento unitario delle ritenute, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali.
     Ravvedimento - termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 16 aprile ’99 (o        effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% pi� interessi
31 luned� Versamento tassa di propriet� scaduta ad aprile ’99 per autoveicoli con oltre 35 kw di potenza
 
Giugno
16 mercoled� Versamento unitario delle ritenute, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali
     Ravvedimento - termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 17 maggio ’99 (o        effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% pi� interessi
21 luned� Termine per il pagamento del saldo di IRPEG ed IRAP e primo acconto di IRPEG ed IRAP senza interessi (dal 22/6 al 20/7 interessi pari allo 0,4%)
30 mercoled� Versamento acconto ICI ‘99
 
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XV SKI-MEETING INTERLEASING E III TROFEO LEASEUROPE


Anche quest’anno si � svolta la tradizionale manifestazione sulla neve delle societ� di leasing. Il XV SKI-MEETING INTERLEASING E III TROFEO LEASEUROPE � stato organizzato dalla Locat SpA ad Andalo (TN) nei giorni 19/21 marzo 1999 ed ha visto protagoniste ben oltre 800 persone provenienti da 18 societ� di leasing (di cui una estera).
Le ottime condizioni della neve e la bella giornata di sole hanno contribuito a rendere le gare per il "Trofeo Interleasing" e per il "Trofeo Leaseurope", tenutesi nel giorno di sabato, una simpatica occasione di confronto e di sfida tra i partecipanti divisi nelle categorie previste dal regolamento.
Le serate di venerd� e sabato sono state dedicate allo "spettacolo" ed all'amicizia. Nella grande, ma stracolma, sala del Palacongressi di Andalo, nel venerd� sera lo "ski-people-leasing" � stato rallegrato dallo spettacolo di un fantasioso cabarettista, Marco Berry lanciato alla ribalta dalla trasmissione televisiva "Le Iene". Nella serata di sabato si � invece svolta la premiazione delle gare di sci, condotta con grande simpatia e professionalit� da Gabriella Carlucci, in collaborazione con Paolo Pizzi (personalit� dai trascorsi cabarettistici, anche se ormai da molti anni si dedica a tempo pieno all'attivit� di broker leasing).
Pubblichiamo qui di seguito i nomi dei primi tre classificati nelle gare per categorie, la classifica finale societ� e la classifica trofeo Leaseurope.
Pulcini mista
Giusta Giacomo (Gruppo Filea); Conte Michela (Sanpaolo Leasint); Galiazzo Giovanni (Agrileasing).
Cuccioli mista
Miele Matteo (Locat); Giusta Elisabetta (Gruppo Filea); Sironi Danilo (Sanpaolo Leasint).
Ragazzi mista
Donadi Matteo (Locat); Bruneri Davide (Gruppo Filea); Petrillo Alessandra (Agrileasing).
Classifica Femminile
Giovani
Cocchetti Chiara (Banca Italease); Bianchi Laura (Sanpaolo Leasint); Colombo Ilaria (Banca Italease).
Seniores 1
Piuri Alessandra (Fingerma-Volkswagen Leasing); Vallini Francesca (Intesa Leasing); Guarneri Elena (Ing Lease).
Seniores 2
Pastlati Evelina (Mercantile Leasing); Lavorano Antonella (Sanpaolo Leasint); Garbarini Mara Teresa (Intesa Leasing).
Seniores 3
Greime Monica (Intesa Leasing); Andreani Mariapia (BMW Financial Services Italia); Piuri Annalisa (Fingerma – Volkswagen Leasing).
Veterani 1
Hesse Suse (Fingerma – Volkswagen Leasing); Fiora Valeria (Locafit); Pasquato Manuela (Agrileasing).
Veterani 2
Bartolini Elisabetta (Mercantile Leasing); Oss Patrizia (Locafit); Masi Antonella (Centro Leasing).
Veterani 3
Turbiglio Anna (Gruppo Filea).
Veterani 4
Pareschi Umberta (Mercantile Leasing).
Pionieri
Roberti Laura (IL Leasing).
Classifica Maschile
Giovani
Bernini Mattia (Banca Italease); Anemone Riccardo (Gruppo Filea).
Seniores 1
Valli Matteo (Fingerma – Volkswagen Leasing); Toffanin Paolo (Fingerma – Volkswagen Leasing); Corna Marco (IL Leasing).
Seniores 2
Negri Giordano (Intesa Leasing); Giuliante Ivan (Intesa Leasing); Garro Alessandro (Intesa Leasing).
Seniores 3
Del Bene Andrea (Sanpaolo Leasint); Mangani Alberto (Mercantile Leasing); Mulazzi Gianni (Banca Italease).
Veterani 1
Eiraudo Andrea (Locat); Spagni Meacci Giampaolo (Mercantile Leasing); Conte Giorgio (Sanpaolo Leasint).
Veterani 2
Biagiotti Andrea (Locafit); Petrillo Giuseppe (Agrileasing); Algranti Gabriele (Aci Leasing).
Veterani 3
Fiora Francesco (Locafit); Simondi Carlo (Gruppo Filea); Maffezzoni Tino (Fingerma – Volkswagen Leasing).
Veterani 4
Prioglio Tullio (Sanpaolo Leasint); Chiodini Luigi (Locafit); Sabatiello Domenico (Locat).
Pionieri
Corna Luigi (IL Leasing); Bertelli Giuseppe (Mercantile Leasing); Gallani Giovanni (Professional Ducato Leasing).
 
Classifica Finale Societ�
1 Sanpaolo Leasint
2 Locat
3 Agrileasing
4 Banca Italease
5 Fingerma Leasing
6 Locafit
7 Gruppo GE Capital – Filea
8 Mercantile Leasing
9 Intesa Leasing
10 IL Leasing
11 Professional Ducato Leasing
12 Centro Leasing
13 ACI Leasing
14 BMW Financial Service Italia
15 Ing Lease
16 Leasimpresa

17

BPB Leasing
Classifica Trofeo Leaseurope


Pulcini mista
Ovsik Martin (Unileasing); Donadi Matteo (Locat); Petrillo Alessandra (Agrileasing).
Donne
Greime Monica (Intesa Leasing); Andreani Mariapia (BMW Financial Services Italia); Piuri Alessandra (Fingerma-Volkswagen Leasing).
Uomini
Eiraudo Andrea (Locat); Ovsik Pavel (Unileasing); Fiora Francesco (Locafit).
 
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MARZO: CIRCOLARI

 
Serie Leasing Agevolato

n. 16 del 4 marzo L.488/92. Estensione al settore turistico alberghiero.
n. 17 del 4 marzo Artigiancassa – Nuovo Regolamento.
n. 18 del 4 marzo Clausola contrattuale sostitutiva dele "Appendici contrattuali".
n. 19 del 10 marzo Comunicazione tassi leasing agevolato del Mediocredito Centrale – mese aprile 1999
n. 20 del 24 marzo L. 488/92. Circolare esplicativa per il 5� bando relativo ai comuni ed ai territori disastrati delle regioni Marche e Umbria.
n. 21 del 29 marzo Agevolazioni in forma automatica – Art. 1 del decreto-legge n.244/1195 convertito nella legge n. 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all’art. 8 della legge n. 266/1997: 1) Termine per la comunicazione dell’avvenuta rinuncia irrevocabile alla prosecuzione delle istanze di agevolazione incompatibili; 2) elevazione della quota di copertura della prenotazione delle agevolazioni.
Serie Leasing Auto

n. 3 del 15 marzo Nuova statistica mensile sulle "frodi auto".
Serie Fiscale

n. 2 del 30 marzo Locazione finanziaria: disciplina dell’ICI.
Serie Immobiliare

n. 1 del 25 marzo Locazione finanziaria: disciplina dell’ICI.
Serie Legale

n. 3 del 29 marzo Schema di perizia immobiliare standard – Incontro con le Associate.
Serie Tecnica

n. 5 del 12 marzo Statistica sui TEG medi ai fini dell’Usura.
n. 6 del 29 marzo Usura: tassi soglia vigenti dal 1� aprile 1999.

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RIUNIONI

3 marzo Consiglio – Bergamo

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PARERI

Obblighi di identificazione e registrazione della clientela mediante agenti senza rappresentanza.

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