Sommario di Febbraio 2000

Formazione: "chi ben comincia … continua!"

Febbre da Internet
Novit@ dal WebMaster Assilea
RASSEGNA FISCALE E SCADENZARIO FISCALE IN RETE !

L. 598/94: APERTURA PIENA AL LEASING !

LEASING E PRIVATI CONSUMATORI

SCADENZARIO MARZO 2000

CIRCOLARI
RIUNIONI
PARERI

 

Formazione: "chi ben comincia … continua!"

di Beatrice Tibuzzi

Il primo ciclo di corsi di formazione Assilea-Sda Bocconi, che dopo la fase preliminare di individuazione dei fabbisogni formativi delle Associate, è entrato in autunno nella sua fase di realizzazione, si sta concludendo con un successo che, possiamo dire con un pizzico di soddisfazione, si è rivelato superiore alle aspettative. Tale successo si è manifestato sia in termini di numero di adesioni ai corsi (complessivamente ben 139 partecipanti!), che in termini di apprezzamento espresso dai partecipanti sulla qualità dei corsi frequentati. Numerosa è stata la partecipazione a tutte e tre le tipologie di corso proposte, soprattutto se analizzata in relazione alla loro diversa durata (cfr. tab.1). La formula di corsi creati ed erogati appositamente per il nostro settore dalla Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi (Area Credito e Assicurazione), con Assilea nel ruolo di committente responsabile delle fasi progettuale, organizzativa e gestionale dell’attività, ha adeguatamente risposto alle esigenze di molte società di leasing, alcune delle quali hanno aderito con particolare entusiasmo all’iniziativa, iscrivendo un numero di dipendenti superiore alla decina.

Tab.1 – Partecipazione ai corsi Assilea-SDA Bocconi 1999-2000

Corso N. giornate per ciascuna edizione N. edizioni N. partecipanti N. società partecipanti
La valutazione del rischio di credito nell’attività di leasing 5 2 49 22
Leasing ed attività commerciale 2 3 71 24
Leasing management 9 1 19 12

Il programma di formazione è stato considerato soddisfacente anche dal punto di vista dei risultati conseguiti, come è emerso chiaramente sia dalle impressioni dei docenti coinvolti, sia dai giudizi espressi "a caldo" dai partecipanti nei questionari di customer satisfaction raccolti al termine di ciascun corso. Le loro valutazioni sono state molto incoraggianti e mostrano una generale soddisfazione sia in termini di contenuti trasmessi, che di interesse dei temi trattati (cfr. fig.1).

Fig.1 – Punteggi medi risultanti dai questionari di customer satisfaction compilati dai partecipanti ai corsi Assilea-SDA Bocconi*- Punteggi da 1 a 9

(*) I risultati si riferiscono ai corsi che si sono tenuti entro la fine del 1999, non sono quindi comprese (perché non ancora disponibili) le valutazioni della 2° edizione del corso sul rischio di credito e di due dei quattro moduli del corso leasing management.

Giudizi molto positivi sono stati rivolti al corpo docente della SDA Bocconi, dalle indiscusse capacità didattiche e professionali. In tutti i docenti, in particolare, è stata riconosciuta l’abilità di "modellare" le proprie lezioni sulle esigenze di volta in volta mostrate dalla classe, non sempre omogenea, che avevano di fronte e di lasciare ampio spazio al dibattito ed all’analisi delle differenti realtà operative che si trovavano a confronto. Anche l’inserimento di testimonianze associative di alcuni operatori, sperimentato nel corso sulla valutazione del rischio di credito, è stato molto apprezzato dalle classi ed ha creato il giusto raccordo tra approfondimenti teorici ed esempi della loro applicazione pratica nelle realtà quotidiane dell’esercizio della professione. Incoraggiato dai risultati positivi dell’iniziativa, l’apposito Gruppo di lavoro Assilea che si occupa di formazione sta già lavorando insieme alla SDA Bocconi per la programmazione del prossimo ciclo di corsi che verrà erogato nell’arco del 2000, con una probabile "coda" all’inizio del 2001. Oltre a nuove edizioni dei corsi della sessione appena conclusa, è allo studio la possibilità di realizzarne di nuovi, che costituiscano un approfondimento ed una continuazione logica di quelli già erogati, anche per consentire alle associate interessate di far proseguire il percorso formativo dei dipendenti che hanno partecipato alla scorsa edizione. Ci auguriamo di potervi anticipare il calendario - se non altro di massima - delle nuove iniziative per l'anno 2000-2001 sin dal prossimo numero della Lettera.

"Febbre da Internet"

Dimentichiamo almeno per un momento l'attuale Internet -mania dei mass-media e cerchiamo invece di capire seriamente che cosa questo eccezionale strumento di comunicazione può nel concreto rappresentare per il settore del leasing. Con questo spirito "pragmatico", stiamo organizzando per aprile uno specifico Leasing Forum (cfr. box qui accanto) e Vi proponiamo una sintesi dell'interessante articolo di Lesley Kay "Into the Web as systems catch Internet fever" pubblicato sulla rivista LeasigLife nel numero di febbraio 2000.

In un contesto via via più competitivo, le società di leasing chiedono sempre di più ai propri sistemi informativi. All’inizio del nuovo millennio i sistemi devono essere abbastanza flessibili per stare al passo con i rapidi cambiamenti tecnologici, reagire ai cambiamenti del contesto di mercato e supportare i nuovi prodotti che le società di leasing stanno sviluppando per conquistare vantaggi competitivi. In particolare le società di leasing, specie nel momento in cui si concentrano ed aumentano rapidamente le proprie dimensioni operative, hanno bisogno soluzioni di Information Technology (IT) che siano integrabili. Inoltre, le fusioni e le acquisizioni portano con sé la necessità di creare piattaforme globali e integrate tra front e back office, rendendo così sempre più complessi i processi di adeguamento dei sistemi. Alcune grandi società di leasing con rete europea si ritrovano ad avere in ciascun Paese in cui sono presenti, società del gruppo ognuna con il proprio sistema informativo. Inoltre il processo di sostituzione dei vecchi sistemi con i nuovi ha in qualche modo subito un rallentamento, in quanto negli ultimi due anni i budget ed i progetti si sono concentrati soprattutto sulla problematica dell’anno 2000, e molte società hanno rinviato il lancio di nuovi sistemi a dopo marzo 2000. D'altro canto la continua riduzione dei margini induce le società di leasing a cercare il modo di abbassare i costi e a ricercare sistemi informativi con la massima efficienza. Le nuove strategie IT non puntano solo al miglioramento dell’efficienza operativa, ma anche alla gestione della relazione con la clientela ("customer relationship management" CRM), alla capacità di conoscere meglio il cliente, alla migliore consegna dei prodotti assicurando un migliore servizio al cliente. E' chiaro tuttavia che risulta estremamente difficile implementare un sistema CRM se l’informazione del cliente è dispersa in differenti applicazioni che non possono dialogare fra di loro. Un numero sempre maggiore di fornitori di software guardano a soluzioni che incorporano Internet, ciò consente alle società di introdurre nuove applicazioni rivolte al cliente. Si parla di questo da anni, ma ora sembra divenire realtà, e nel settore è in corso una vera e propria "rivoluzione tecnologica". Molti fornitori di software sono convinti che le società di leasing dovranno far proprie le potenzialità di Internet per rimanere competitive; per ridurre i costi da un lato e migliorare il servizio al cliente dall’altro. I clienti, in particolare, chiedono soluzioni che permettano una forte riduzione dei tempi di attesa, una crescita del livello dei servizi ed una riduzione dell’attività di back office. Alcune società finanziarie internazionali hanno piani di e.commerce per aggredire il mercato: ad esempio è possibile integrare il pacchetto per la gestione del contratto con le funzionalità del sito Web al fine di consentire un più facile accesso al sistema da parte dello staff di vendita e dei clienti. Si diffonde quindi l’"e.administration", cioè la gestione dei contratti tramite Internet, come una strategia che consente di ridurre i costi e di garantire un servizio migliore alla propria clientela. Non c’è il tempo per le società di leasing di cambiare completamente il proprio sistema informativo per usufruire dei vantaggi del Web, ma è possibile costruire componenti intorno ad un sistema tradizionale per fornire alla clientela i benefici di un "Web-based system" (sistema basato sul Web). Alcuni strumenti che consentono tale integrazione daranno la possibilità, ad esempio, di fornire un’offerta di contratto via Internet o, ancora, consentiranno l’invio automatico alla sede centrale delle proposte preparate dai dealer per la loro approvazione senza ritardi: la velocità del servizio diventerà un requisito standard. Il fine è quello di fornire un mezzo veloce e a basso costo per trasferire alle società finanziarie l’informazione che passa attraverso i canali di vendita con una riduzione delle spese generali, il miglioramento del servizio e una più stretta relazione con il cliente finale. Il prodotto americano Interactiveweb della US Decision Systems, ad esempio, che è perfettamente integrabile ai siti Web della clientela consente l’accesso diretto ad un "Infolease engine room" (centro di informazione leasing) che copre il pricing, l’iter della proposta di contratto, la richiesta di fido e l’assistenza alla clientela. I venditori ed i locatari possono avere un accesso protetto a specifiche parti del loro portafoglio. Sebbene questo sistema non venga ancora usato in Europa, i fornitori pensano che, visto che tutti i loro clienti europei hanno progetti sull’e.commerce nei piani di quest’anno, il prodotto probabilmente entrerà in uso presto anche nel vecchio continente. Alla White Clarke & Partners l’e.business è l’attività che sta vivendo la maggiore fase di crescita, con un team di 20 sviluppatori. L’intento è di offrire soluzioni facili da utilizzare e che consentano una veloce risposta ai bisogni del cliente. Si prospetta un futuro in cui il cliente potrà accedere ai processi di back office per la proposta, l’accettazione del contratto, i dettagli finanziari, l’analisi della transazione, la fornitura di manutenzione, senza gli inconvenienti derivanti dall’agire tramite intermediari. La ICE-SYS ha creato un sistema Web per le operazioni Intra/Internet (ICE-WEB) di proposta contrattuale all’utilizzatore finale che è integrabile con un sistema di gestione interno della proposta e del pricing (ICEPRO), nonché con un sistema per la gestione amministrativa/contabile (ICEMAN) ed uno per la gestione delle forniture (ICESTOCK). Il nuovo prodotto Phoebus della Phoebus Financial Systems (già FullDuplex), originariamente scritto in DOS C++, è stato riscritto nel linguaggio Java orientato ad oggetti ed è composto da moduli con applicazioni specialistiche che possono essere configurati o fatti su misura per il cliente per qualsiasi esigenza finanziaria o operativa. Il sistema usa solo standard SQL per l’accesso al database, è dunque indipendente sia dalla piattaforma che dal database a cui è applicato. Con un sistema di front office e back office direttamente accessibile via Internet, i dati possono essere economicamente catturati all’origine ed il sistema può controllare il flusso di lavoro dall’inizio alla fine. Attraverso Phoebus le società di leasing possono offrire ai clienti informazioni sulla gestione dei loro conti, su Internet o attraverso altri canali. In un mercato ad alti volumi Phoebus potrebbe diventare parte di una relazione virtuale con il cliente, utilizzando sistemi CRM per analizzare le preferenze della clientela e per il "cross-sell" (la vendita incrociata) di un portafoglio di prodotti finanziari differenziati. Anche la CHP Consulting ha creato sistemi, ALFA Systems, che sono indipendenti dalla piattaforma su cui girano e possono essere integrati ad Internet, al fine di consentire ai locatari di gestire i propri conti on-line. Le soluzioni Alfa sono usate anche per integrare i dealer, i broker ed i clienti strategicamente importanti nei processi della società di leasing. Presto sarà possibile fornire supporto alle transazioni con la clientela dall’avvio fino alla scadenza o chiusura del contratto. Adottare soluzioni basate su Internet non significa solo scegliere le soluzioni informatiche giuste, ma anche accettare le implicazioni che queste comportano all’infrastruttura della società di leasing. Le società di leasing vogliono processare in maniera integrata le transazioni ed aprire il loro back office; questo comporterà problemi per molte società ed ingenti investimenti nel cambio di gestione, ma se non li faranno le società saranno tagliate fuori dal mercato per effetto dell’efficienza raggiunta da coloro che avranno investito nel settore. E’ dunque necessaria una re-ingegnerizzazione dei processi aziendali per implementare con successo l’e.business. Inoltre il commercio elettronico avrà la capacità di cambiare lo scenario del mercato, in quanto farà crollare drammaticamente le barriere all’entrata e permetterà anche società non finanziarie di entrare nel mercato. Se non saranno le società di leasing ad entrarvi per prime, qualcun altro prenderà il loro posto. Negli Stati Uniti gli accessi ad Internet che consentono alle società di leasing di offrire direttamente ai consumatori i propri prodotti sono già una realtà. Il commercio elettronico porrà anche un’enfasi crescente sul servizio. Attualmente le società di leasing si differenziano soprattutto offrendo prodotti innovativi, ma il principale elemento di differenziazione dovrebbe essere il servizio. Il commercio elettronico consentirà un massiccio incremento nello standard del servizio offerto riducendo al contempo i costi interni. Anche gli standard di comunicazione nel mercato cambieranno. Ci saranno maggiori opportunità per il lavoro distanza, così come l’outsourcing di alcune fasi del processo, come i recuperi, mentre la possibilità di comunicazione tra i soggetti che forniscono le diverse parti del servizio crescerà.

Novit@ dal WebMaster Assilea

di Alessandro Berra

Mentre i titoli delle aziende che trattano prodotti Internet esplodono in borsa e gli Hackers fanno tremare i siti d'oltre oceano, novità tecnologiche tempestano gli Italiani: i costi per le connessioni ad Internet su linee dedicate scendono in maniera vertiginosa grazie ad ADSL, una sorta di variante della vecchia filodiffusione, che permette di essere 24 ore su 24 ON-LINE a una velocità di 640 Kbit (ben 10 volte superiore rispetto ad una linea ISDN) senza dover installare nessuna linea dedicata e senza dover pagare il traffico a consumo, ad un costo di circa 1,8 milioni l'anno, una cifra da sogno rispetto a soli 3 mesi fa! Sempre più quindi utilizzeremo Internet, non più solo per la posta elettronica e per il Web, ma con l'aumentare della larghezza di banda anche come strumento per comunicare, ascoltando e vedendo l'interlocutore, per scaricare filmati per creare ambienti virtuali di lavoro di gruppo distribuiti in tutto il mondo e l'E-Mail sembrerà presto uno strumento superato. Surfando sull'onda oceanica Internet, anche Assilea cerca di offrire, agli associati e non, un valido strumento per lavorare meglio. Proprio perché vogliamo far crescere questo fantastico canale di comunicazione, presto cambieremo il look del nostro sito: abbiamo affidato la realizzazione della nuova veste grafica e strutturale a professionisti del settore, con l'intento di rendere la nostra immagine più piacevole e più vicina alle vostre esigenze. Come molti di voi hanno potuto notare (siamo prossimi al traguardo dei 20.000 accessi!) il nostro sito sta cominciando ad offrire servizi anche ai visitatori non associati, attraverso un'informazione circoscritta, ma ugualmente utile. Ad esempio, anche senza "pass-word", un visitatore può attingere dal Web le indicazioni chiave per rintracciare un articolo di suo interesse, senza dover sfogliare tutte le testate giornalistiche, ma mirando con precisione al bersaglio.La stessa cosa avviene per le Gazzette Ufficiali ed ora anche per i nuovi servizi. Ma vediamoli nel dettaglio.

RASSEGNA FISCALE E SCADENZARIO FISCALE IN RETE !

di Gianluca De Candia

Dal 7 febbraio 2000 sul sito Internet dell’Assilea (www.assilea.it) tutti gli operatori leasing interessati alle tematiche fiscali dispongono di due nuovi servizi: la rassegna fiscale e lo scadenzario fiscale. Internet ci consente infatti di mettere a disposizione di tutte le Associate i risultati di un'attività di analisi che quotidianamente la struttura associativa già svolgeva per monitorare e seguire le mille novità che la materia fiscale impone. Siamo convinti che la Rassegna e lo Scadenzario Fiscale diventeranno per i nostri lettori un valido strumento da utilizzare per ottenere un chiarimento su argomenti attuali e/o passati, ma soprattutto per aggiornarsi sulle ultime novità fiscali-tributarie che coinvolgono direttamente o indirettamente il leasing. I nuovi servizi sul sito hanno un taglio molto pratico. Nella rassegna si possono consultare ritagli ed estratti delle notizie fiscali del giorno desunti non solo dalle principali testate nazionali (Gazzetta Ufficiale, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Codice Tributario Ipsoa, Il Fisco, Corriere Tributario, Circolari ABI, Diritto & Fisco, Guida Normativa), ma soprattutto dai siti Internet di maggior interesse (Ministero delle Finanze on line, Il Sole24 Ore on line, Italia Oggi on line, ABI, Consiglio Nazionale Dott.Commercialisti, Finonline, Centro Studi Ragionieri Milano, Jura, Unioncamere, Assefor, Inps, Consob, Federazione Europea Esperti Contabili, Association for the Monetary Union of Europe – AMUE). Attraverso la selezione dell'anno e del mese di interesse oppure attraverso una ricerca parametrica nella quale inserire l'oggetto, la fonte, le note e le date dell'articolo e della pubblicazione, il lettore potrà trovare spunti di approfondimento su imposte dirette ed indirette, imposte e tasse diverse (Irap, tributi erariali e locali), dichiarazioni, contenzioso, sanzioni amministrative, chiarimenti (Ministero delle Finanze, CNDT ed altri organismi), nonché circolari, risoluzioni, decreti ministeriali, leggi, decreti legislativi, gazzette ufficiali, sentenze giurisprudenziali, prassi, sentenze delle commissioni tributarie. Per quanto riguarda invece lo scadenzario fiscale, questo consiste in sostanza in un vero e proprio calendario nel quale sono state evidenziate tutte le date che riguardano scadenze fiscali di interesse per gli operatori del leasing; sarà possibile sfogliare il calendario mese per mese, con uno zoom sulle date, oppure effettuare una ricerca per oggetto, argomento o data.

FAQ SUL LEASING

La vecchia sezione Notizie Leasing è stata sostituita da un documento ipertestuale, realizzato da uno specifico Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Consiglio e basato su una serie di domande e risposte a chiarimento delle diverse possibili tematiche di interesse per gli utilizzatori leasing. Tale documento è stato peraltro realizzato nell'ambito di un'iniziativa di informazione sul leasing concordata con la Confindustria, che l'ha già inserito nel proprio sito web in una specifica area a consultazione riservata alle proprie Associate.

Ma piuttosto che raccontarvi come funziona, Vi invitiamo a cliccare!

PARERI ASSILEA

Da quando - grazie alla pubblicazione dei pareri nel quadro delle attività Assilea nell'ultima pagina della Lettera - abbiamo cominciato a dare visibilità alla sempre numerosa e diversificata produzione di pareri alle Associate, abbiamo riscontrato un grande interesse di molte Associate a prendere comunque visione delle specifiche indicazioni così formulate da Assilea. Ancorché scritti in risposta alle specifiche questioni operative volta per volta prospettate all'Associazione delle diverse società di leasing, i pareri sono infatti redatti dalla struttura associativa anche tenendo conto della possibilità di essere poi messi a disposizione di tutte le altre Associate interessate in maniera comunque da garantire l'anonimato della società richiedente il parere.

Ebbene da oggi, anche i Pareri sono pubblicati sul nostro sito web e consultabili da tutte le Associate interessate. Siamo infatti convinti che ormai per una comunicazione efficace occorra offrire dati e informazioni, non solo ad elevata qualità di contenuti, ma anche in tempo reale e con modalità di fruizione a basso costo.

Dunque, tutti i quesiti posti dalle Associate e i pareri dei nostri specialisti a partire dal 1 Gennaio 2000 sono disponibili sul sito con l'aggiunta anche di una numerazione sequenziale, divisa per tipologia, per rendere univoca l'identificazione dei documenti. Anche in questa sezione è possibile effettuare ricerche e selezioni per filtrare i pareri di proprio interesse; a breve saranno disponibili anche ricerche full text , come per le circolari e le gazzette.

CIRCOLARI LEGALI DAL 1992

Nell'ambito di un progetto di graduale creazione sul sito web dell'archivio storico di tutta la produzione Associativa, sono da oggi disponibili in formato elettronico anche tutte le circolari legali prodotte a partire dal 1992. Uno strumento in più per far risparmiare a tutte le Associate tempo nelle ricerche e spazio negli armadi…

 

L. 598/94: APERTURA PIENA AL LEASING !

La stampa specializzata ha giustamente dato risalto in questi giorni ad un nuovo, importante obiettivo recentemente conseguito dall'Associazione: l'ammissibilità degli investimenti in leasing agli incentivi della legge 598/94 per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale. Uno spiraglio che si era già aperto da qualche mese in favore dei contratti perfezionati dalla clientela con le banche, ma che, sia per l'evidente disparità competitiva che si era così ingenerata fra gli operatori leasing sul mercato, sia per la conseguente grave penalizzazione a danno di un gran numero di imprese potenzialmente beneficiarie delle agevolazioni, imponeva una forte iniziativa dell'Associazione affinché la nuova operatività fosse immediatamente estesa anche agli investimenti realizzati con contratti stipulati dalle imprese con società di leasing con statuto "non - banca".

Un obiettivo, che ancorché sostanzialmente logico e coerente con il contesto del mercato, si scontrava inizialmente con una lettura della normativa originaria fatta al di fuori del mutato contesto normativo di riferimento. E non a caso, alcuni intermediari finanziari che si erano mossi autonomamente, erano incorsi in un iniziale, disarmante "non possumus".

Tuttavia l'Associazione, grazie alla collaborazione del Medio Credito Centrale e dello stesso Ministero del Tesoro, ha potuto con successo far valere la novità normativa del decreto n.342/99 di modificazione del testo unico bancario che, in materia di gestione degli incentivi alle imprese, ha formalmente riconosciuto alle società di leasing vigilate dalla banca d'Italia la stesa dignità operativa degli istituti di credito. E come dichiarato alla stampa dal Presidente della Commissione Agevolato Assilea Massimo Panzali, principale "sponsor" di questo nuovo successo diplomatico, "si tratta di un risultato di grande rilievo per il nostro settore, non solo per gli specifici vantaggi di cui potranno beneficiare le imprese, ma anche perché conferma il riconoscimento delle società di leasing e del prodotto stesso quali strumenti per la migliore e più rapida allocazione delle agevolazione pubbliche per il sostegno ed il decollo degli investimenti."

 

LEASING E PRIVATI CONSUMATORI

di Massimo Landi

Il mercato del del leasing ai privati è accreditato da molti, se non altro per una semplice analisi di confronto con la situazione di altri paesi europei, come una delle possibili aree di nuovo sviluppo del nostro prodotto. Con questo articolo Massimo Landi ci illustra il contesto delle norme tributarie italiane all'interno del quale tale nuova operatività si colloca.

 

1. Considerazioni di carattere generale

Nonostante la tradizionale configurazione della locazione finanziaria come contratto d’impresa avente per oggetto beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale (o professionale) dell’utilizzatore, deve ritenersi ormai per pacifica l’ammissibilità di operazioni di leasing poste in essere nei confronti di un semplice consumatore, intendendosi per tale, per definizione normativa, "una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (art. 121, 1° comma, D. Lgs. n. 385/93 e art. 1469-bis, secondo comma, cod. civ.).

L’ammissibilità di un siffatto rapporto – che si qualifica non già in relazione alla qualità del contraente-utilizzatore (professionista, imprenditore o privato) quanto piuttosto in relazione allo scopo in funzione del quale egli conclude il contratto – è stata in passato riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. per tutte, Cass., 13 dicembre 1989, n. 5570). E risulta ora confermata esplicitamente in sede legislativa dal combinato disposto del 1° e 4° comma, lett. f), dell’art. 121 T.U. leggi bancarie, che identifica nel leasing finanziario una delle forme tecniche di finanziamento mediante le quali può estrinsecarsi un’operazione di credito al consumo, al pari e in alternativa al credito personale, al prestito finalizzato, alla cessione del quinto dello stipendio, ecc..

Sul piano della disciplina contrattuale l’intervento di un consumatore nella veste di utilizzatore comporta la necessaria applicazione di uno statuto giuridico speciale le cui fonti normative essenziali possono identificarsi negli artt. da 1469-bis a 1469 sexies cod. civ. e negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., nonché negli artt. 121 e segg. del T.U. leggi bancarie qualora si tratti di contratti aventi ad oggetto beni di importo compreso tra un minimo di £ 300.000 ed un massimo di £ 60 milioni e quindi compresi nel più ampio genus del credito al consumo.

La necessità di adottare in tali casi formulari di contratto che si uniformino alle disposizioni del codice civile in materia di contratti dei consumatori e, se del caso, alle norme in materia di trasparenza dettate per il credito al consumo dalla legislazione bancaria sembra porre problemi circa la compatibilità tra le relative clausole e quelle che caratterizzano essenzialmente l’operazione di leasing finanziario: quali il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura del bene (tra fornitore e concedente) e il contratto di leasing vero e proprio (tra concedente ed utilizzatore) che attribuisce all’operazione struttura soggettivamente trilaterale; l’assunzione da parte dell’utilizzatore di tutti i rischi inerenti al bene (compreso quello di perimento dello stesso per causa a lui non imputabile) nonché delle responsabilità per danni a cose o persone provocati dal bene; l’attribuzione allo stesso utilizzatore della legittimazione ad agire direttamente nei confronti del fornitore per i vizi della cosa; la previsione dell’opzione finale di acquisto a favore dell’utilizzatore ad un prezzo predeterminato.

Peraltro, l’espressa previsione della locazione finanziaria tra le possibili forme tecniche di attuazione del credito al consumo costituisce eloquente conferma normativa del fatto che la veste di mero intermediario finanziario permane in capo al concedente anche in tali operazioni, cosicché è da ritenere che abbiano pieno diritto di cittadinanza anche nei contratti stipulati con i consumatori tutte quelle clausole che costituiscono diretto corollario della funzione di finanziamento propria della locazione finanziaria, prima fra tutte quella che esonera il concedente dai rischi e dalle responsabilità inerenti al bene locato. Tale conclusione trova, del resto, adeguato riscontro nella disposizione generale contenuta nell’art. 1469-ter cod. civ. secondo cui la vessatorietà delle singole clausole dev’essere "valutata tenendo conto della natura del bene e del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento… alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende"; vale a dire, nella specie, della natura finanziaria del servizio offerto dal concedente e del collegamento negoziale con il contratto di fornitura.

Le considerazioni che precedono consentono di pervenire ad una conclusione che è pregiudiziale ai fini dell’identificazione del regime tributario applicabile al leasing a consumatori: e cioè che tale contratto, pur caratterizzato dalla presenza di clausole necessariamente difformi da quelle comunemente adottate nei formulari relativi ai contratti conclusi con imprenditori o professionisti, conserva inalterati la struttura, la funzione e i contenuti essenziali della locazione finanziaria costituendo quindi non già un tipo contrattuale nuovo e diverso dalla figura tradizionale, bensì una semplice variante (o sottotipo) di essa caratterizzata dalla presenza di elementi (clausole modellate in funzione della veste di consumatore che l’utilizzatore assume nel rapporto con la cosa locata) di per sé irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del tipo negoziale.

Né appare rilevante, a tali effetti, l’eventuale configurazione delle operazioni in esame come operazioni di credito al consumo soggette alle regole sulla trasparenza previste dalla legislazione bancaria, giacché tali regole, per loro stessa natura e funzione, non investono aspetti strutturali del rapporto.

Sebbene, come s’è detto, la fattispecie in esame sia strutturalmente riconducibile, secondo un rapporto di species a genus, allo schema socialmente tipico della locazione finanziaria, il regime fiscale ad essa applicabile si differenzia comunque da quello della figura generale sotto molteplici aspetti.

Va tuttavia precisato che gli elementi di diversità sono di massima connessi non già (o non tanto) alla particolarità delle clausole contrattuali imposte dalla configurazione del contratto come "contratto del consumatore" e, se del caso, dalle norme sulla trasparenza previste dalla legge bancaria per il credito al consumo, quanto piuttosto (e principalmente) alla veste soggettiva dell’utilizzatore che, quale privato consumatore, resta estraneo alla sfera di operatività delle norme fiscali che assumono come destinatari i soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo.

Nessun riverbero si manifesta invece, sul terreno fiscale, nella sfera del concedente, per il quale nulla viene a mutare rispetto a quanto ordinariamente accade nel caso di leasing di beni strumentali ad imprese o professionisti.

In particolare per quanto attiene al comparto delle imposte dirette, la posizione fiscale del concedente non subisce alcuna variazione rispetto a quella che egli assume nelle operazioni di leasing poste in essere con imprenditori o lavoratori autonomi, cosicché restano per lui immutate le regole in base alle quali deve determinarsi il reddito d’impresa, prima fra tutte, quella del computo dei canoni periodici tra i ricavi e quella della deducibilità di quote di ammortamento finanziario corrispondenti alle quote di capitale insite nei canoni maturati in ciascun periodo.

Ben diversa è invece, ed ovviamente, la posizione dell’utilizzatore privato consumatore, il quale, non esercitando alcuna attività di impresa o di lavoro autonomo (o, il che è lo stesso, destinando il bene concessogli in leasing a finalità estranee all’attività d’impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitata) non sarà ammesso a dedurre dal proprio reddito (complessivo) i canoni periodici dovuti alla società di leasing.

In conseguenza di ciò non sarà neppure necessario che il contratto di leasing al consumo sia stipulato per durata non inferiore a quella minima prevista dagli artt. 67 e 50 del TUIR, atteso che, essendo tale vincolo stabilito ai soli fini della deducibilità dei canoni da parte dell’utilizzatore che agisca in veste di imprenditore o di lavoratore autonomo, non sussiste motivo per ritenerlo operante quando, come nel caso che qui si considera, la deducibilità sia comunque esclusa.

Parimenti inoperante dovrà, a sua volta, considerarsi la disposizione contenuta nell’art. 55 del TUIR secondo la quale, nel caso di cessione del contratto di locazione finanziaria (s’intende, pur nel silenzio della norma, da parte dell’utilizzatore) costituisce sopravvenienza attiva tassabile in capo all’utilizzatore-cedente del contratto il valore normale del bene che ne forma oggetto.

Ed invero, essendo le sopravvenienze attive componenti positive del reddito d’impresa è evidente che la norma deve intendersi esclusivamente indirizzata agli utilizzatori che sono titolari di redditi di tale natura, con esclusione pertanto, non solo dei privati consumatori, ma anche degli esercenti arti o professioni. Per quanto concerne in particolare i privati va poi osservato come non sembra neppure ipotizzabile che da parte degli stessi possano essere attuate le manovre elusive che (soprattutto nel settore del leasing automobilistico) la norma è diretta ad impedire atteso che il ricordato regime di totale indeducibilità dei canoni applicabile nei loro confronti è tale da escludere in radice la convenienza economica della cessione del contratto a terzi.

Per quanto concerne l’IVA va evidenziato come l’applicazione del tributo su canoni di leasing comprensivi degli interessi non comporta per il consumatore privato, cui è inibito il diritto alla detrazione, oneri economici maggiori di quelli cui darebbe luogo l’acquisto diretto del bene che fosse integralmente finanziato con un prestito di durata, scadenza e tasso di interesse identici a quelli convenuti tra le parti del contratto di leasing.

Sebbene, infatti, gli interessi sui prestiti, a differenza di quelli compresi nei canoni di leasing, non scontino I.V.A. in virtù dell’esenzione disposta dall’art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. 633/72, va considerato che in entrambe le ipotesi l’onere economico sopportato dal consumatore sarebbe sostanzialmente coincidente in quanto l’onere per I.V.A. sopportato dall’utilizzatore in leasing sugli interessi compresi nel corrispettivo contrattuale sarebbe pareggiato dagli interessi dovuti all’ente finanziatore anche sull’I.V.A. afferente il prezzo di acquisto del bene finanziato.

Un esempio chiarirà meglio l’assunto. Ipotizzando un contratto di leasing relativo ad un bene del costo di £ 50.000.0000 soggetto ad aliquota I.V.A. del 20% il cui corrispettivo sia comprensivo di un interesse del 10% (pari a £ 5.000.000) per un complessivo ammontare di £ 55.000.000, l’utilizzatore sopporterà un costo complessivo di £ 66.000.0000 (55.000.000 + 11.000.000 di I.V.A.).

Cioè lo stesso costo che sopporterebbe il privato che, ricevendo un finanziamento di £ 60.000.000 a copertura del prezzo di acquisto del bene e dell’I.V.A. ad esso afferente (50.000.000 + 10.000.000) fosse tenuto a restituire tale importo maggiorato dello stesso interesse (10%) e, quindi, il complessivo ammontare di £ 66.000.0000 (60.000.000 + 6.000.000).

Fermo restando, in entrambi i casi, l’onere riferibile al prezzo del bene e all’I.V.A. ad esso relativa, avremo infatti, nel primo caso, un maggior onere IVA di £ 1.000.000, pari al 20% degli interessi compresi nei canoni e, nel secondo, un maggior onere per interessi di identico ammontare (6.000.000 – 5.000.000).

 

2. Il caso particolare del leasing a privati di immobili ad uso abitativo

Un capitolo a parte, sul quale sembra opportuno soffermare l’attenzione, è costituito da quelle operazioni di leasing immobiliare (generalmente poste in essere nei confronti, appunto, di privati consumatori) che hanno per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa (intendendosi per tali le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, con esclusione della cat. A/10).

In relazione a tali operazioni occorre valutare partitamente, da un lato, il trattamento applicabile sui canoni di locazione finanziaria e sul prezzo di cessione del bene alla scadenza contrattuale e, dall’altro, il regime di detraibilità dell’IVA eventualmente assolta per rivalsa dalla società concedente per l’acquisto dell’unità immobiliare abitativa concessa in leasing.

In particolare, - risalendo a ritroso per ragioni di ordine sistematico i vari passaggi attraverso i quali si snoda l’operazione – è da ritenere che la cessione del bene alla scadenza del contratto conseguente all’esercizio dell’opzione d’acquisto da parte dell’utilizzatore sia, di regola, esente da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 8-bis del decreto che disciplina il tributo. Con tale disposizione è stato infatti introdotto un regime di esenzione da IVA per le cessioni di unità immobiliari a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici, dalle imprese che, anche tramite imprese appaltatrici, hanno eseguito sugli stessi gli interventi di recupero di cui all’art. 31, lett. c), d) ed e) della legge n. 457 del 1978 nonché dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei "predetti fabbricati e delle predette porzioni".

Fatta salva l’ipotesi in cui l’immobile ad uso abitativo oggetto dell’operazione di leasing sia stato costruito dalla stessa società concedente (con assunzione quindi da parte di quest’ultima della veste di "impresa costruttrice" dovendo intendersi per tale, secondo il costante orientamento ministeriale, anche l’impresa che occasionalmente realizzi la costruzione anche mediante affidamento dei lavori a imprese appaltatrici) e la marginalissima ipotesi dell’esecuzione degli interventi di recupero, è da escludere che alle società di leasing possano essere riconosciuti i requisiti soggettivi in presenza dei quali le cessioni anzidette sarebbero imponibili ad IVA, dovendo certamente escludersi che le stesse possano essere considerate come imprese aventi per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei "predetti fabbricati e delle predette porzioni".

Lo stesso trattamento di esenzione da IVA applicabile sul prezzo di riscatto sarà applicabile sui canoni di locazione finanziaria atteso che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del DPR n. 633/72 si applica a questi ultimi lo stesso regime di aliquota, o di esenzione previsto per le cessioni (effettuate dalla società concedente) dei beni che formano oggetto del contratto di leasing.

Invero più articolato e complesso si presenta il problema concernente la detraibilità dell’IVA eventualmente assolta per l’acquisto dell’immobile ad uso abitativo da parte della società concedente: problema che si pone, ovviamente, nei soli casi in cui il terzo fornitore appartenga ad una delle tre suindicate categorie soggettive e sia quindi come tale tenuto ad assolvere l’IVA per la cessione effettuata nei confronti della società di leasing.

A tal riguardo è opportuno distinguere a seconda che l’operazione di leasing avente per oggetto l’unità abitativa assuma per la società concedente le caratteristiche proprie di un’operazione isolata ed occasionale ovvero costituisca espressione di una vera e propria "attività" caratterizzata dall’abituale, sistematico svolgimento di operazioni aventi per oggetto, appunto, immobili a destinazione abitativa.

Nel primo caso è da ritenere operante, alla stregua dei chiarimenti ministeriali in materia (circ. n. 328/E par. 3 del 24.12.1997), il regime di indetraibilità oggettiva dell’imposta assolta "a monte" previsto dall’art. 19, secondo comma, DPR n. 633/72 per i beni e servizi che vengono utilizzati per realizzare "operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta".

Nel secondo è invece operante la regola del pro-rata di cui al quinto comma dello stesso art. 19, che presuppone l’esercizio di "attività che danno luogo ad operazioni esenti" (e non quindi l’effettuazione di singole isolate operazioni esenti) accanto ad altre attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.

A quest’ultimo proposito è opportuno ricordare che l’art. 19-bis I, comma 1, lett. i) del DPR 633/72 prevedeva originariamente in termini oggettivi l’indetraibilità in ogni caso dell’imposta relativa all’acquisto di unità immobiliari a destinazione abitativa, salvo che per le imprese aventi per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita delle predette unità. Veniva, pertanto, in tal modo a derogarsi per tali operazioni, ed anche nei confronti delle società di leasing, alla regola generale del pro-rata, con evidenti effetti distorsivi e penalizzanti per le società esercenti "attività" di locazione (anche finanziaria) sia di immobili commerciali che di immobili abitativi. L’inconveniente è stato, peraltro, eliminato in progresso di tempo (con il D. Lgs. 19.11.1998 n. 422) integrando la formulazione della ricordata disposizione con un periodo aggiunto il quale espressamente esclude che la previsione di oggettiva indetraibilità contenuta nella disposizione stessa operi per i soggetti che esercitano "attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell’art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione".

Va notato che il richiamo alle operazioni esenti di cui al n. 8) dell’art. 10 parrebbe escludere dalla sfera applicativa della norma anzidetta le locazioni finanziarie di unità abitative, atteso che queste ultime, come sopra rilevato, debbano ritenersi esenti da IVA ai sensi del combinato disposto della lett. 8-bis) dell’art. 10 e dell’art. 16, terzo comma. Siffatta conclusione sarebbe, peraltro, in aperto contrasto con la ratio della ricordata integrazione normativa all’art. 19 bis 1 tanto più ove si consideri che la stessa non fa che ripristinare, con specifico riferimento al settore delle locazioni di immobili ad uso abitativo, la regola generale (ricavabile dal confronto tra il secondo ed il quinto comma dell’art. 19) secondo la quale l’indetraibilità totale ed oggettiva relativa a beni e servizi afferenti singole ed isolate operazioni esenti si pone in alternativa a quella forfettaria, determinata col metodo del pro-rata, che opera nei casi di operazioni esenti che formano oggetto di un’attività sistematicamente esercitata.

Per quanto concerne l’imposta di registro si ricorda che i contratti di locazione finanziaria in genere, (compresi quindi anche quelli stipulati con i consumatori) debbono ritenersi soggetti all’obbligo della registrazione solo in caso d’uso (anche se, in ipotesi, trattasi di contratti conclusi per atto pubblico o scrittura privata) ai sensi della nota all’art. 1, parte II, della tariffa di registro (inserita con l’art. 21, comma 21, della legge 27.12.1997, n. 449) che dispone appunto l’esonero fino al caso d’uso dalla registrazione dei "contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta".

Qualora si verifichi, peraltro, il caso d’uso (art. 6, DPR n. 131 del 1986) relativamente ad un contratto di leasing avente ad oggetto un’unità immobiliare ad uso abitativo lo stesso sarà soggetto all’obbligo della registrazione con applicazione dell’imposta proporzionale di registro in luogo di quella fissa, atteso che, essendo l’atto relativo a prestazioni di servizi esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 8-bis del decreto IVA, troverebbe applicazione in tal caso, in ordine alla misura del tributo dovuto in sede di registrazione, il principio di alternatività tra IVA e imposta proporzionale di registro sancito dall’art. 40 del citato DPR n. 131/1986. Trattasi, invero, di ipotesi (quella del caso d’uso) che si realizza assai raramente nella pratica, cosicché non sembra potersi di fatto ascrivere ad apprezzabile discriminazione di trattamento rispetto alla fattispecie dell’acquisto diretto dell’unità abitativa la circostanza che in sede di registrazione in caso d’uso del contratto di leasing l’utilizzatore-consumatore non possa essere ammesso a fruire – neppure nei casi in cui ne ricorrano le altre condizioni - dell’aliquota ridotta del 4 per cento prevista dalla legge di registro per gli atti traslativi di l’acquisto della prima casa (cfr. nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima).

Ben più significativo, è invece, il vantaggio fiscale che l’utilizzatore-consumatore verrà, di regola, a conseguire (a maggior ragione ove non si tratti di prima casa) rispetto all’acquisto diretto. Ed infatti, mentre in caso di acquisto il privato sarà soggetto al pagamento di un’imposta proporzionale (secondo i casi, IVA o imposta di registro), ancorché eventualmente ridotta ove vengano invocati i benefici per l’acquisto della prima abitazione, nel caso del leasing egli fruirebbe sia dell’esenzione da IVA sui canoni sia dell’esonero fino al caso d’uso (ma, di fatto, nella massima parte dei casi, definitivo) dell’obbligo di registrazione del contratto.

Soggetto a registrazione col pagamento dell’imposta proporzionale di registro sarà, invero, l’atto di trasferimento dell’immobile che alla scadenza contrattuale (o anche anticipatamente) sia eventualmente posto in essere nei confronti del privato utilizzatore dietro pagamento del prezzo di riscatto, ma in tale ipotesi, a prescindere dalla ridotta base imponibile del tributo, non verrebbe meno, ricorrendone le condizioni, il beneficio dell’aliquota ridotta di registro prevista per l’acquisto della prima abitazione.

LEASING FORUM

In arrivo due nuovi "Leasing Forum". Il primo seminario "I controlli interni nell’attività di leasing", aperto esclusivamente al top management delle Associate Assilea, si svolgerà il 22 marzo a Milano presso il Novotel Milano Est Aeroporto, secondo il programma indicato nel box accanto.

L’11 aprile il secondo appuntamento, questa volta aperto anche alle società di leasing non Associate che si prenoteranno entro il 15 marzo: "Internet e l’attività di leasing".

Per prenotarsi rivolgersi via fax o via e.mail alla Segreteria Associativa .

I controlli interni nell’attività di leasing

Saluto di apertura del Presidente Assilea – Dott. Antonio Dattolo

Le aree critiche dei controlli interni alla luce delle ispezioni Banca d'Italia

testimonianze di Massimo Paoletti - D.G. Centroleasing; Mario Giannini - D.G. Leasing Roma e Gianerminio Cantalupi - D.G. Banca per il leasing Italease.

La bozza del manuale di Autoanalisi Assilea - Euros Consulting

presentato dall’Ing. Fabrizio Marafini - Direttore Assilea e dal Gruppo di Lavoro che ha messo a punto il manuale.

L'impatto organizzativo dei controlli interni

interventi di rappresentanti della Euros Consulting che ha partecipato ai lavori di preparazione del manuale.

Le responsabilità degli esponenti aziendali nel t.u.b.

relazione di Massimo La Torre, dirigente Assilea.

Autoanalisi e controlli interni nell'ottica della Vigilanza degli Intermediari Finanziari

intervento di un rappresentante del Servizio Vigilanza Intermediazione Finanziaria della Banca d'Italia.

Saluto del Presidente

Costo: 500.000 + IVA per partecipante

Internet e l’attività di leasing

Saluto di apertura del Presidente Assilea – Dott. Antonio Dattolo

Internet non è solo commercio elettronico

intervento del Dott. Giovanni Seminati di Andersen Consulting

Gli aspetti giuridici dell’attività di leasing su Internet

Prof. Renato Clarizia

Saluto del Presidente

Costo: L.400.000 + IVA per partecipante

 

 

SCADENZARIO MARZO 2000

16/03/2000 Liquidazione e versamento dell'Iva annuale

16/03/2000 Versamento tassa di concessione governativa società di capitali (comprensiva della tassa annuale sulle scritture contabili, pari a un milione per le società di capitali con capitale sociale superiore al miliardo)

16/03/2000 Versamento unitario delle ritenute, dell’IVA, dei contributi previdenziali ed assistenziali

17/03/2000 Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 16 febbraio 2000 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% più interessi

20/03/2000 Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1°marzo 2000 e versamento dell'imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti di locazione e per il nuovo anno di locazione

31/03/2000 Modello 730 - Termine per la presentazione del Mod. 730 da parte del datore di lavoro

31/03/2000 IVA Periodica - Termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione periodica IVA relativa al IV trimestre 1999

 

Gennaio

CIRCOLARI *

Serie Leasing Agevolato

n. 1 del 12 gennaio Mediocredito Centrale. Fondo di Garanzia a favore delle PMI.

n.2 del 13 gennaio Tassi leasing agevolato del Mediocredito Centrale – mese febbraio 2000

n.3 del 24 gennaio L.598/94. Finanziamenti agevolati per investimenti per l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale.

 

Serie Leasing Auto

n. 1 del 14 gennaio Statistica mensile "frodi auto"

 

Serie BDCR

n. 1 del 18 gennaio Avvio in esercizio "Nuova BDCR"

 

Serie Fiscale

n. 1 del 17 gennaio Imposte dirette e indirette: provvedimenti normativi di natura tributaria in materia di contenzioso tributario

 

Serie Immobiliare

n. 1 del 31 gennaio Modalità ed integrazioni alle disposizioni di attuazione della direttiva CE in materia di prescrizione minime di salute e sicurezza da osservare nei cantieri temporanei o mobili

 

Serie Informativa

n. 1 del 3 gennaio Indagine flash sulla conformità all’anno 2000 dei sistemi informativi "Millenium Bug"

n. 2 del 14 gennaio Indagine flash sulla conformità all’anno 2000 dei sistemi informativi "Millenium Bug"

 

Serie Tecnica

n. 1 del 19 gennaio Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza – Rilevazione dati "base 3" (31.12.1999)

 

RIUNIONI

11 gennaio Gruppo di lavoro Commissione Tecnica "Ispettorato Leasing" Roma Bozza finale Manuale di autoanalisi sui controlli interni per le società di leasing

12 gennaio Gruppo di lavoro "Leasing Operativo" Roma

18 gennaio Gruppo di lavoro Commissione Tecnica "Ispettorato Leasing" Roma Bozza finale Manuale di autoanalisi sui controlli interni per le società di leasing

19 gennaio Comitato Interfinanziario PUMA 2 Roma

31 gennaio Gruppo di lavoro Commissione Tecnica "Rischio leasing" Milano

 

PARERI *

Legale

n. 1 del 5 gennaio Imputazione spese incasso nel TEG usura

n. 2 del 5 gennaio Data certa nella scrittura privata

n. 3 del 5 gennaio Leasing di macchinari utilizzati in Romania da impresa locale e leasing di immobile ubicato in Italia ad utilizzatore con sede negli USA

Fiscale

n. 1 del 5 gennaio Registrazione dei contratti in forza di scrittura privata non autenticata

n. 2 del 14 gennaio Ammissibilità della detrazione dell’IVA nell’ipotesi di mancata consegna del bene mobile all’utilizzatore

n. 3 del 25 gennaio Risoluzione del contratto di locazione finanziaria per distruzione del cespite

 

 

* disponibili sul sito internet