Sommario di Gennaio 2000

· EQUILIBRI E STABILITA': RIFLESSIONI DA INIZIO MILLENNIO…
· I CONTI ECONOMICI DEL PRIMO SEMESTRE 1999 EVIDENZIANO UNO BUONO STATO DI SALUTE DEL SETTORE
· I PROBLEMI DEL LEASING ADOSSE’
· AUTO IN LEASING: IL PROPRIETARIO NON RISPONDE DELLE MULTE E DEI DANNI
· INCENTIVI AUTOMATICI… FACCIAMO IL PUNTO
· Il NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL PATRIMONIO: LA COMMISSIONE EUROPEA OLTRE BASILEA
· "E.LEASING: NON SOLO UN SITO INTERNET"
· SKI MEETING INTERLEASING A SAN MARTINO
· SCADENZARIO FISCALE FEBBRAIO 2000
· VITA ASSOCIATIVA
· CIRCOLARI
· RIUNIONI
· PARERI

EQUILIBRI E STABILITA': riflessioni da inizio millennio…

Per nostra fortuna, molte cose in natura e nelle vicende della vita stanno in equilibrio. Ma certo all'acrobata che cammina sulla corda, noi associamo una qualità di equilibrio molto diversa da quella di una normale passeggiata sul marciapiede. Nonostante infatti ci sia una sicura situazione di equilibrio (altrimenti l'acrobata non sarebbe sulla corda ma per terra…), è proprio la qualità "instabile" di questo equilibrio a colpirci emotivamente ed a costringerci a guardare le sue passeggiate con il fiato sospeso. Riconducendo le cose nell'ambito della fisica classica, un equilibrio è stabile quando a seguito di una modificazione dello stesso le forze in gioco agiscono nel verso di ripristinare la posizione originaria di equilibrio. Viceversa è instabile (come ad esempio una pallina da golf sospesa sulla cima di una sfera di cristallo), quando alla minima modificazione dell'equilibrio, le forze in atto accentuano e accrescono il disequilibrio. Anche la teoria economica è piena di applicazioni di questo genere, ad esempio nel processo di raggiungimento e mantenimento del punto di equilibrio fra domanda e offerta. Questa lunga premessa per mettere in guardia da un pericolo: quello di non riuscire sempre a riconoscere il contenuto di instabilità di taluni equilibri in cui ci troviamo, magari anche da tempo, solo perché le modificazioni che abbiamo sinora subito sono state o tutte in un determinato verso (a favore dell'equilibrio) o comunque su un versante di stabilità. Talvolta purtroppo non ci si accorge di cadere fintanto che non si supera il ciglio del baratro! Ebbene, cosa si è verificato nel mercato del leasing in questi ultimi due anni? In estrema sintesi hanno agito due grandi forze, fra loro contrapposte. Da un lato, una forza di "compressione" degli spread di impiego. Il grafico qui sotto riporta una analisi dello spread perso su ciascuna delle classi oggetto di rilevazione ai fini delle segnalazioni per l'usura ed è la riprova matematica di quello che tutti gli operatori stanno sperimentando purtroppo da molti mesi sulla propria pelle. Secondo una nostra stima orientativa, il settore in due anni ha mediamente perso quasi due punti di spread, in parte - circa uno 0,50 % - per lo spostamento sulle operazioni di maggior importo unitario, ma per il restante punto e mezzo, riconducibile ad un vero e "reale" vantaggio economico di cui ha beneficiato la clientela leasing. La seconda grande forza in campo è stata l'allargamento dell'area di mercato. Un'azione che ha agito in un verso diametralmente opposto alla contrazione degli spread e che si è tradotta in maggiori impieghi a reddito. A colpi di incrementi percentuali a due cifre, il settore si è infatti posizionato su un livello di investimenti dell'ordine dei 40.000 miliardi l'anno; un ammontare che solo pochi anni fa, quando il Censis realizzava la ricerca sul "Leasing verso il 2000", nessuno si azzardava a prospettare neanche per paradosso. E come è ben noto all'evidenza empirica di ognuno, due forze contrapposte di pari entità si bilanciano e instaurano un equilibrio. In breve, il sistema leasing ha mantenuto una situazione di sostanziale equilibrio reddituale perché il minor contenuto economico unitario dei nuovi impieghi è stato bilanciato dal maggior volume assoluto degli impieghi stessi. Il vero problema adesso è capire se si tratti di un equilibrio prospetticamente stabile oppure instabile. A tal fine dobbiamo effettuare delle semplici simulazioni, cercando di prevedere cosa potrebbe succedere se si venissero a creare perturbazioni, anche piccole, dell'equilibrio. La prima simulazione da fare è quella sulla dinamica dei volumi. Ed è una simulazione doverosa, visto che già nel corso di tutto il 1999 abbiamo assistito ad un graduale, seppur talvolta altalenante, rallentamento della crescita dei volumi. Il primo a dare segni di stanchezza è stato lo strumentale, che già da aprile si è posizionato su livelli di poco superiori alla mera stabilità. E mentre l'automobilistico, grazie soprattutto alle ottime performance del comparto dei veicoli industriali e commerciali, continua a mantenersi su ritmi di crescita ancora sostenuti, persino l'immobiliare negli ultimissimi mesi ha dato qualche segno di cedimento. Ebbene: come agirebbero le forze in gioco se in futuro si dovessero registrare delle vere difficoltà nelle vendite? Inevitabilmente, ci sarebbe da parte di tutti gli operatori una spinta ad abbassare i prezzi (e quindi gli spread) per riuscire a recuperare - a danno dei concorrenti - quote di mercato ed a compensare così la perdita di volumi. Dunque, all'indebolimento della spinta espansiva dei volumi si accompagnerebbe un nuovo, ulteriore e più forte incremento della spinta di compressione degli spread. Ma minori spread impongono maggiori volumi e quindi il disequilibrio sarebbe sottoposto ad un'azione combinata di forze volte ad accentuarlo e non a ricondurre il sistema sull'originaria posizione di equilibrio. Probabilmente, questa prima serie di riflessioni sarebbe già sufficiente, ma forse non è inutile interrogarsi con una "simulazione" sull'impatto del rischio di credito, anche se questa simulazione - fortunatamente – è un po’ meno di attualità:. Il sistema bancario e finanziario sta infatti vivendo in una situazione relativamente serena, che metaforicamente potremmo definire di "alta marea", in cui gli scogli (cioè gli "incagli" e le "sofferenze") sono sommersi da una generalizzata favorevole, situazione congiunturale delle imprese. Grazie anche ai sacrifici ed alle radicali operazioni di "pulizia" dei bilanci realizzate negli anni passati, gli operatori leasing si posizionano ormai su incidenze del costo del rischio di credito compatibili con i seppur ridotti contenuti reddituali delle nuove operazioni poste in essere. Ma anche se si tratta di processi che evolvono lungo onde cicliche in genere molto "lunghe", non ci si può non interrogare su cosa succederebbe se lo stato di salute delle imprese venisse investito da una brutta "influenza" come quella che in questi giorni si è abbattuta sul Nord Italia? Le società di leasing si troverebbero gradualmente costrette a ricercare un innalzamento degli spread di impiego per fronteggiare non solo la maggior rischiosità intrinseca alle operazioni di nuova assunzione, ma anche a quella inevitabilmente destinata ad emergere sul portafoglio in essere, proprio come sulle coste atlantiche con la marea in ritirata. Ancora una volta inoltre, il disequilibrio si accompagnerebbe ad una risultante di forze che agirebbe in segno opposto a quello necessario al riequilibrio. Si avrebbe infatti una contrazione del mercato potenzialmente disponibile (meno clienti "buoni"…) e quindi ad una diminuzione dei volumi di impiego disponibili che ingenererebbe un ulteriore fabbisogno di margini finanziari assoluti per la copertura dei costi di gestione, che a loro volta tenderebbero ad aumentare per la necessità di far fronte al crescente numero di posizioni irregolari. E la richiesta di maggiori spread accentuerebbe ulteriormente le difficoltà nell'acquisizione commerciale di nuovi impieghi e così via… Il quadro sin qui delineato, proprio perché costruito attraverso ipotesi per definizione paradossali, ha ovviamente il difetto di assumere subito toni troppo catastrofici, un po' come quelle cassandre "ecologiche" dell'ottocento che prevedevano che la città di Londra, con il crescere del numero di carrozze a cavallo in circolazione, sarebbe finita sommersa, nel giro di qualche decennio, sotto una coltre di sterco. Però proprio perché giungono a conclusioni estreme, queste elucubrazioni hanno il pregio di stimolarci ad una riflessione "da inizio anno" sulla natura degli equilibri in cui viviamo e ad attrezzarci per tempo alle nuove sfide che il nuovo millennio inevitabilmente prima o poi ci presenterà.   Torna Su



I CONTI ECONOMICI DEL PRIMO SEMESTRE 1999 EVIDENZIANO UNO BUONO STATO DI SALUTE DEL SETTORE

In questi giorni l'Associazione ha restituito a tutte le 53 Associate aderenti all'iniziativa, le elaborazioni sul conto economico del 1° semestre 1999 secondo lo schema di riclassifica a scalare riportato nel box. Un'iniziativa nuova, estremamente apprezzata perché consente a ciascuna società di leasing di valutare già a metà anno le proprie performances reddituali confrontandosi non solo con il campione totale, ma anche con una serie numerosa di sottocampioni mirati. Affermare ad esempio che la propria incidenza delle commissioni passive non è in linea con il dato del campione totale ( circa il 7 % del totale degli interessi attivi) potrebbe indurre a conclusioni sbagliate le società captive attive esclusivamente sul prodotto auto; analizzando invece i dati relativi ai due sottoinsiemi "società con rete di vendita prevalente fornitori" o "società attive essenzialmente sul prodotto auto", le due incidenze - rispettivamente pari al 9,85 % ed all'11,59% - risultano naturalmente ben differenti e superiori a quelle - ad esempio - del campione delle "società a prevalente rete di vendita bancaria" (che hanno un'incidenza delle commissioni passive del 3,48%). Ma è solo un esempio, perché è possibile realizzare il benchmarking su praticamente tutte le principali voci di costo e di ricavo confrontandosi con una serie di sottocampioni davvero molto ampia: società ad operatività essenzialmente regionale ovvero nazionale; a capitale nazionale o a capitale estero; attive solo nel leasing o anche su altri prodotti (factoring, credito al consumo ecc.); le prime 12 del comparto; attive solo sul prodotto auto; con rete di vendita prevalente bancaria, fornitori, mista o diretta. L'impostazione di analisi è stata messa a punto dopo un lungo lavoro realizzato dall'Associazione nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro. Va da sé che l'utilità dei dati così disponibili potrà esprimersi a pieno solo con la graduale costruzione di serie storiche significative che consentiranno di valutare le evoluzioni tendenziali registrate nel tempo dagli operatori. Per questo, attendiamo con molto interesse l'invio (previsto per fine aprile) da parte delle Associate dei dati economici e patrimoniali relativi alla chiusura al 31.12.1999 per poter effettuare - per la prima volta - un'analisi dell'evoluzione dei risultati rispetto alla prima raccolta fatta al 31.12.1998. Ovviamente, quei pochi che ancora non fanno parte del campione, fanno sempre a tempo ad aderire all'iniziativa: l'unico vincolo alla partecipazione è quello di essere Associati ad Assilea e di essere soggetti alle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ex. Art. 107, in quanto la procedura utilizza i dati dei dischetti che le società inviano a scadenze predefinite alla Banca d'Italia. E questo è un grandissimo vantaggio, perché partecipare non costa nulla: si tratta solo di "copiare" quello che si manda comunque in Banca d'Italia e di mandarlo anche in Assilea per tempo. La grande novità di quest'ultima elaborazione è che anche le due principali società di leasing operanti con statuto "banca" sono entrate a far parte del campione. In verità, per loro è stata un po' più dura, in quanto hanno dovuto procedere ad una elaborazione ad hoc dei dati dei propri archivi informatici secondo la logica - più dettagliata - della matrice VIF (mentre loro per le segnalazioni utilizzano la matrice delle banche…). Ma siamo convinti ne sia valsa la pena, perché monitorare con attenzione e tempestività le proprie performances è indispensabile se si vuol perseguire l'efficienza… Schema di riclassifica adottato per il CONTO ECONOMICO RICAVI LOCAZIONE Ammortamenti Finanziari Leasing Interessi Attivi Leasing Interessi Attivi di Prelocazione Totale Interessi Attivi Leasing Interessi attivi per Factoring, Credito al consumo e vari Interessi di mora Interessi attivi da istituzioni finanziarie/creditizie Interessi attivi su titoli (compresa securitization) Altri Interessi (compresi interessi su credito IVA) Altri proventi finanziari TOTALE INTERESSI ATTIVI Totale interessi passivi (I.P.) Saldo proventi / Oneri su derivati Saldo negoziazioni cambi Spese e commissioni Bancarie MARGINE FINANZIARIO Commissioni passive Proventi Gestione Leasing Oneri gestione Leasing Margine dei Servizi Leasing Commissioni attive Factoring, Consumo e Altre Proventi di Gestione Factoring Margine degli altri Servizi MARGINE DI INTERMEDIAZIONE Svalutazione crediti Accantonamento fondo rischi su crediti Riprese di valore su crediti Saldo Plus/minusvalenze cessione beni in leasing Costo del Rischio di Credito Costi del personale Altri costi amministrativi e generali Ammortamenti beni propri Costi Struttura RISULTATO di GESTIONE Saldo negoziazione titoli Saldo proventi ed oneri diversi Saldi componenti straordinarie Accantonamenti/Utilizzi fondo rischi generali d'impresa Accantonamento fondo rischi (probabili o certi) RISULTATO ANTE IMPOSTE (R.L.) Imposte e tasse esercizio RISULTATO FINANZIARIO NETTO (R.N.)     Torna Su



I PROBLEMI DEL LEASING ADOSSE’
di Renato Clarizia

A seguito della ufficiale ammissione di liceità del lease-back da parte del Secit, molti ritornano ad interrogarsi sui vantaggi e sui rischi connessi ad una particolare nicchia operativa, quella del leasing adossé, su cui le opinioni degli esperti sono da sempre controverse. Pubblichiamo a tal proposito quella del Prof. Renato Clarizia Nel cd leasing adossé un fornitore vende i beni ad un intermediario finanziario che glieli cede in locazione finanziaria con facoltà di sublocarli a terzi. Si tratta, pertanto, di un lease back collegato a sua volta ad una operazione di locazione semplice (tra il fornitore e la propria clientela). Generalmente, vi è un accordo tra il fornitore (utilizzatore) e il cliente finale, per cui il primo si obbliga ad esercitare l’opzione di acquisto verso l’intermediario finanziario, per consentire al cliente di esercitare a sua volta validamente l’opzione di acquisto. Sono evidenti i vantaggi che presenta siffatta formula finanziaria per tutti i soggetti che partecipano all’operazione: l’intermediario finanziario non deve procedere alla valutazione del rischio di vari clienti ma soltanto del fornitore; quest’ultimo incassa immediatamente il corrispettivo della vendita che può investire nel ciclo produttivo della propria azienda e può offrire buone soluzioni di pagamento rateale alla propria clientela. Se dunque dal punto di vista economico-finanziario l’operazione si presenta di indubbio interesse, problemi di qualificazione e di liceità si pongono, invece, sul piano giuridico. Il Testo unico bancario ha sancito inequivocabilmente la natura finanziaria della locazione finanziaria, riservandone peraltro l’esercizio professionale nei confronti del pubblico alle banche e agli intermediari finanziari vigilati, il cui oggetto esclusivo (ai sensi dell’art. 106, 2° comma Testo unico) deve appunto essere l’attività finanziaria. Il cd leasing adossé, presentandosi nella propria struttura contrattuale essenziale come un lease back, ha sicuramente natura finanziaria e quindi sotto tale profilo gli intermediari finanziari possono senza dubbio perfezionare siffatti contratti, in linea con quanto prescritto nel Testo unico. Dal punto di vista giuridico, a prescindere dalle problematiche che pone di per sè l’operazione di lease back e sulle quali ci soffermeremo tra poco, la apparente "novità" del leasing adossé è data dalla conoscenza da parte del concedente che dei beni locati non disporrà l’utilizzatore, bensì la clientela di quest’ultimo. Siffatta peculiarità può incidere sulla qualificazione del contratto sì da determinarne la non configurabilità come locazione finanziaria, o meglio come leasing assimilabile nella disciplina alla locazione finanziaria, o, meglio ancora, come lease back? A siffatto quesito si potrebbe agevolmente rispondere che di come l’utilizzatore disporrà del bene non deve e non può interessare il concedente, se non in un’ottica "conservativa", nel senso che egli deve essere messo in grado di poter verificare che l’utilizzatore, o chi per lui, ne faccia un uso "corretto" affinché, qualora alla scadenza del contratto non sia esercitato il diritto di opzione all’acquisto e quindi il bene ritorni nella piena e completa disponibilità del concedente, questi ne possa ancora trarre qualche utilità. Inoltre che l’utilizzatore lochi a terzi il bene di cui dispone in locazione finanziaria è una circostanza che può verificarsi anche in un’ordinaria operazione (trilaterale) di locazione finanziaria e ciò non incide né sulla causa dell’operazione (che rimane finanziaria) né tantomeno ne pregiudica la liceità. Si è solo rilevato in dottrina che non può definirsi la "sublocazione" come "sublease", come "sublocazione finanziaria" per vari motivi, tra i quali, principalmente, la carenza della qualità di intermediario abilitato dell’utilizzatore-sublocatore. In verità, si è però posto - anche per l’ordinaria operazione di locazione finanziaria in cui l’utilizzatore dia in locazione (semplice) i beni di cui dispone- il problema di se, rilocando l’utilizzatore il bene a terzi, si soddisfi ugualmente il requisito della strumentalità del bene oggetto della locazione finanziaria. Sul punto della strumentalità va fatta una chiarificazione. A livello legislativo se ne parla per le implicazioni di carattere fiscale che può avere ai fini della deducibilità dei canoni da parte dell’utilizzatore, mentre dal punto di vista civilistico - in assenza di una definizione legislativa che lo consacri - rileva per la distinzione rispetto al cd leasing al consumo. Voglio dire che allo stato attuale non vi è una norma di legge che preveda esplicitamente come caratteristica peculiare propria della locazione finanziaria la strumentalità dei beni locati all’attività dell’utilizzatore, anche se sul punto vi è una larga condivisione di opinione in giurisprudenza ed in dottrina. Ma i problemi più rilevanti, quanto alla liceità dell’operazione di leasing adossé, emergono nella generale valutazione dell’operazione di lease back attuata in relazione alla successiva locazione dei beni a terzi. Infatti, se oggi il normotipo lease back può ritenersi pienamente lecito sia sul piano civilistico che su quello fiscale (è appena il caso di richiamare le sentenze della Corte di Cassazione nn. 10805/95, 6663/97, 4095/98, 4612/98 e la delibera 7 giugno 1999 del SECIT con la quale l’Amministrazione finanziaria ha deciso di abbandonare le controversie promosse innanzi alle Commissioni tributarie), ciò non esime comunque il giudice dal valutare caso per caso se la suddetta liceità ricorre nel caso di specie o se, invece, non si abbia contrarietà al divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 cod. civ. e quindi la fattispecie concreta debba essere dichiarata nulla. Tra i vari criteri discretivi indicati dalla Cassazione ritroviamo quello che i beni oggetto del contratto devono essere strumentali all’attività dell’utilizzatore e non devono essere da lui prodotti o giacenti in magazzino. D’altro canto, con riguardo a questo specifico aspetto, aveva avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Pavia con sentenza del 1 aprile 1988 (in Foro italiano, 1989, I, 1270): "Ora se solo si consideri che nella fattispecie i leasing in esame non possono ritenersi stipulati sul modello essenziale ed indefettibile della concessione in godimento di un bene strumentale - senza di che non si può concepire un rapporto di locazione finanziaria - posto che trattasi di due macchinari che - guarda caso- costituiscono proprio la tipologia merceologica della società utilizzatrice secondo il suo precipuo oggetto sociale e come tali quindi funzionalmente destinati al commercio da parte di essa e non già all’utilizzazione nel proprio processo produttivo, la conclusione che ne deriva altro non può essere che riconnettere lo scopo dell’operazione all’ottenimento di una provvista finanziaria assistita da garanzia reale in violazione del divieto di patto commissorio". In definitiva, se l’operazione di lease back ha per oggetto beni che non si inseriscono nell’azienda dell’utilizzatore, ma sono da quest’ultimo trasferiti nella disponibilità del terzo, il permanere del diritto di proprietà in capo al concedente verrebbe a svolgere - a parere del giudice pavese - un’esclusiva (o quanto meno prevalente) funzione di garanzia che è vietata dall’art. 2744 cod. civ. e rende nulla l’intera operazione. In verità, le pur lucide argomentazioni svolte dal Tribunale di Pavia hanno, a me sembra, il difetto di non considerare compiutamente il mutamento dal 1942 (anno di emanazione del codice civile) ad oggi delle tecniche di finanziamento offerte e delle modalità di funzionamento del mercato nel suo complesso, sicché la stessa nozione di "strumentalità" dei beni - almeno dal punto di vista civilistico - assume un significato suo proprio, autonomo e distinto rispetto a quello in campo fiscale, dianzi richiamato. E’ indubbio, infatti, che la norma dell’art. 2744 cod. civ., recante il divieto del patto commissorio, si inseriva in una "logica" che attribuiva ancora al diritto di proprietà il primato nella disponibilità dei mezzi di produzione, sicché effettivamente il suo trasferimento a scopo di garanzia poteva risolversi in un comportamento lesivo della cd. par condicio creditorum", cioè poteva condurre ad avvantaggiare un creditore a scapito di altri. Lo sviluppo della società capitalistica ha, invece, evidenziato che l’imprenditore per l’esercizio della propria attività non ha bisogno di essere proprietario dei mezzi di produzione, ma basta che ne possa disporre pienamente, seppure ad altro titolo: orbene il leasing, in tutte le sue forme, ne è un esempio lampante. L’attenzione dell’operatore del diritto si sposta, perciò, dalla considerazione dell’importanza della proprietà dei mezzi di produzione al finanziamento dell’attività imprenditoriale, in tutte le forme, soprattutto in quelle più sviluppate e moderne. Ecco che allora il finanziamento diviene di per sé "strumentale" all’esercizio dell’attività, perché ne facilita la realizzazione. E’ appunto quanto avviene nel leasing adossé, dove il fornitore svolge normalmente l’attività di produzione e di commercializzazione dei propri prodotti, sicché il leasing adossé consente di svilupparne e migliorarne la realizzazione. Il leasing, cioè, diventa uno "strumento" esso stesso per ampliare ed incrementare l’attività aziendale, e per migliorare anche il rapporto con la clientela. Cosa diversa - ma non è quella di cui ci occupiamo qui e non è la nozione di leasing adossé alla quale mi sono richiamato - è se il fornitore, invece, intende, come suol dirsi, finanziarsi il magazzino, perfezionando un’operazione di lease back sui prodotti finiti, non ancora venduti. E’ evidente che in tal caso la "logica" perseguita è diversa e non può individuarsi alcuna "strumentalità" dell’operazione nel senso dianzi descritto. Un’ultima considerazione di carattere pratico attiene poi al momento in cui potrebbero venire in evidenza le preoccupazioni sulla liceità dell’operazione e cioè al profilo patologico: l’inadempimento del fornitore-utilizzatore. Ancora una volta, dunque, risalta come principale nell’ambito dell’operazione di leasing (sia esso finanziario, adossé o lease back) il momento dell’istruttoria preventiva sull’affidabilità finanziaria. Per il leasing finanziario si tratterrà di valutare la bontà della nuova iniziativa, per il leasing adossé ed il lease back si tratterrà di valutare la bontà e la capacità reddituale di tutta l’attività esercitata. In conclusione, l’operazione di leasing adossé suscita vari e seri dubbi sul piano della sua fattibilità giuridica, ma nel contempo è supportata da altrettante valide argomentazioni a sostegno della sua validità giuridica. In definitiva, non deve esistere né un atteggiamento di totale e assoluto disfavore né tantomeno di generalizzata e incondizionata accettazione: è un’operazione i cui oggettivi maggiori rischi vanno attentamente valutati caso per caso, in ragione del peculiare settore merceologico in cui si svolge l’attività del fornitore-utilizzatore, della tipologia dei beni, della durata e della rilevanza economica dell’operazione. Quella stessa "filosofia" del caso per caso che, d’altro canto, caratterizza l’attività dell’interprete nell’accostarsi all’operazione di lease back, soprattutto nel caso di sua patologia.
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AUTO IN LEASING: IL PROPRIETARIO NON RISPONDE DELLE MULTE E DEI DANNI
di Gianluca De Candia

Il settore della locazione finanziaria ha conseguito un importante risultato grazie alla sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha affermato l'importante principio per cui è il conducente o l'autore della trasgressione e non il proprietario a rispondere delle multe e dei danni derivanti dalla circolazione di auto in leasing. Nella fattispecie la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n°12192/99, relatore Alfonso Amatucci, depositata il 29 ottobre 1999 ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Roma. L’amministrazione capitolina aveva inviato alcune cartelle esattoriali per multe e contravvenzioni al Codice della Strada alla banca che risultava intestataria dell’auto; quest’ultima però si era opposta al pagamento e rivolta alla magistratura. Nel dicembre 1997 il Pretore aveva dato torto al Comune che si era avvalso della facoltà di scegliere indifferentemente a chi inviare l’avviso e a chi richiedere il pagamento per la violazione. Questa facoltà di scelta da parte dell’amministrazione capitolina è stata totalmente disconosciuta dalla Cassazione che ha accolto in pieno le obiezioni sollevate dalla banca destinataria delle multe. Nelle motivazioni alla sentenza i giudici della Cassazione chiariscono la portata dell’art.196 del Codice della Strada, che prevede, in caso di violazioni amministrative commesse dal conducente, la responsabilità solidale del proprietario o - in sua vece - di chi ha l’usufrutto o comunque l’utilizzazione del veicolo. La Suprema Corte rileva, infatti, che, in caso di automobile data in usufrutto o in leasing, solo l’usufruttuario o l’utilizzatore "hanno il possesso del veicolo e sono in grado di controllarne la circolazione". Di conseguenza, sia per i danni derivanti dalla circolazione (in base agli articoli 2054, comma 3, cod. civ. e 91, comma 2, C.d.S.) che per le sanzioni pecuniarie collegate alla violazione delle norme del codice della strada (ai sensi dell’art.196, comma 1, C.d.S.), "responsabile solidale con il conducente o, rispettivamente, con l’autore della violazione, è in tali casi l’usufruttuario, l’acquirente o l’utilizzatore in locazione finanziaria del veicolo e non il proprietario, che è del tutto estraneo al procedimento sanzionatorio e che l’amministrazione non ha alcuna discrezionale facoltà di perseguire".   Torna Su



INCENTIVI AUTOMATICI… FACCIAMO IL PUNTO
di Danila Parrini

E’ di recente pubblicazione l’analisi sugli strumenti automatici in favore delle imprese realizzata dalla Direzione Generale per il coordinamento degli Incentivi alle imprese del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e dall’Istituto per la Promozione Industriale che focalizza i risultati dell’applicazione delle L. 140/97, L. 341/95 per le aree depresse e L. 266/97 per tutto il territorio nazionale. Il meccanismo dell’incentivazione automatica rappresentato dalla citata normativa è stato di grande successo tanto da far aprire e chiudere lo stesso giorno i bandi relativi alla L. 341 e alla L. 266. Questo anche per la semplificazione e standardizzazione dell’intervento pubblico a favore delle imprese dettato dal D.L. 123 del 1998 che ha evidenziato nell’operatività degli incentivi automatici estrema facilità di accesso, ridotti adempimenti a carico del richiedente, immediato utilizzo del beneficio fiscale. Il grande successo però ha portato obbligatoriamente alla ripartizione percentuale dei fondi disponibili per i bandi 341 e 266; è stato infatti possibile concedere solo il 75% delle agevolazioni richieste per il bando dedicato alle aree depresse ed il 50,85% a quello nazionale. Ed ora qualche numero. Per la L. 140 sono stati concessi per 1.507 domande, 126,3 mld di lire di cui il 96% (121,2 mld) al nord dove hanno fatto da padrone la Lombardia, l’Emilia Romagna ed il Veneto, aggiudicandosi il 56,8% del totale. Ma è in queste regioni che si sviluppano i maggiori investimenti: si sono infatti qui mossi circa 450 mld pari al 59,5% del totale degli investimenti relativi ad iniziative localizzate al Centro Nord con una media di investimento per domanda di 522 ml di lire. In riferimento alla L. 341 dedicata alle aree depresse sono stati prenotati 970,5 mld di lire di agevolazioni di cui circa il 73% (709 mld) destinati al Mezzogiorno. Qui sono la Campania e la Puglia a spartirsi oltre la metà della quota prenotata al Sud. Le 7.471 domande pervenute daranno investimenti dedicati prevalentemente ad iniziative di ampliamento pari a circa 4.290 mld di lire soprattutto nelle regioni del Centro Nord dove oltre due terzi del totale degli investimenti è concentrato in Piemonte, Veneto e Toscana. L’investimento medio per domanda è 620 ml per il Sud e 540 ml per il Nord. I 600 mld dedicati alla L. 266 sono prenotati per il 55% dal Centro Nord ed il 45% dal Mezzogiorno. 16.000 domande presentate per tre quarti da solo sei regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Campania con un’agevolazione media per domanda di circa 24 ml per il Centro Nord con un investimento medio per domanda pari a 367 ml di lire e 80 ml per il Mezzogiorno con un investimento medio per domanda pari a 303 ml di lire. Gli investimenti totali realizzabili saranno di circa 5.700 mld dedicati prevalentemente alla realizzazione di ampliamenti di cui più dell’83% nel Centro Nord. Attendiamo solo il rifinanziamento.   Torna Su



Il nuovo schema di regolamentazione del patrimonio: la Commissione Europea oltre Basilea
Tratto dall’articolo "Capital adequacy: EC beyond Basel" pubblicato sulla rivista LeasingLife di gennaio 2000.
di Beatrice Tibuzzi


Il 18 novembre 1998, la Commissione Europea ha emesso un documento di consultazione come parte del suo processo di revisione della regolamentazione del patrimonio delle istituzioni creditizie nell’Unione Europea. La consultazione, che vuole essere un complemento alla revisione in corso da parte del Comitato di Basilea, si focalizza su aspetti di particolare interesse nell’Unione Europea. Esistono delle differenze tra la legislazione comunitaria e l’Accordo di Basilea. I regolamenti comunitari si applicano a tutte le banche e società finanziarie, mentre l’Accordo di Basilea è diretto agli organismi internazionali. Le regole europee sul consolidamento sono dunque più ampie di quelle del Comitato di Basilea. Poiché sono in atto processi di revisione da ambo le parti, è probabile che le differenze tra i due regimi diventino meno significative. La revisione complessiva affronterà la questione della ponderazione dei rischi. Coprirà anche aree quali il consolidamento, le tecniche di mitigazione dei rischi e l’abilitazione delle autorità nazionali di regolamentazione ad adeguare i requisiti minimi di capitale di intermediari individuali per riflettere gli specifici profili di rischio. E’ interessante notare che per le società di leasing la ponderazione dei rischi da applicare per i crediti verso governi regionali ed autorità locali è in corso di revisione. Mentre nel Regno Unito questi richiedono una ponderazione del 20%, in alcuni stati membri possono avere una ponderazione nulla. La Commissione Europea ritiene necessario prendere in considerazione l’introduzione di un approccio standard e di valutare se debba continuare ad esserci discrezionalità nell’aggiustare la ponderazione dei rischi verso queste controparti. Attualmente tutti i crediti verso imprese richiedono una ponderazione del 100%. Una proposta sotto esame nel processo di revisione della Commissione Europea ed in quello del Comitato di Basilea è quella di legare la ponderazione del rischio di una controparte al suo rating. Tuttavia, uno dei problemi legati a questa proposta è lo scarso numero di imprese che hanno un rating. Di conseguenza, un suggerimento che è stato portato avanti è quello di consentire un trattamento preferenziale nella ponderazione solo per i crediti di quelle imprese che hanno i livelli di rating più alti. Questo approccio aiuterebbe a raggiungere uno degli obiettivi della revisione: assicurare che il rischio economico di una transazione sia con maggior accuratezza riflesso nella ponderazione del rischio applicata alla controparte. Un altro approccio sarebbe quello di usare sistemi interni di rating. La Commissione Europea ha proposto che alle autorità di regolamentazione nazionali venga dato un maggior potere nello stabilire diversi requisiti di capitale per diversi intermediari. Questi dipenderebbero dai relativi profili di rischio e dalle tecniche di monitoraggio e gestione dei rischi degli intermediari. E’ intenzione della Commissione Europea seguire il processo di consultazione per redigere la bozza di Direttiva su quest’area che introdurrà probabilmente maggiori cambiamenti al regime di regolamentazione del capitale. La Commissione Europea ha chiesto risposta alla consultazione entro il 31 marzo 2000.   Torna Su



"E.leasing: non solo un sito Internet"
Tratto dall’articolo "E.leasing: not only just a web site" di Tony Langford – consulente alla APAK Systems Ltd - pubblicato sulla rivista LeasingLife di gennaio 2000.
A cura di Beatrice Tibuzzi


Considerando che gli esperti affermano che per la fine del 2000 saranno concluse attraverso il commercio elettronico circa 6 miliardi di euro di transazioni, sembra chiaro che l’ "e-commerce" ormai è qui ed è qui "per restare". Comunque, l’e-commerce, nel senso di semplice transizione che consente di effettuare elettronicamente ciò che prima andava fatto manualmente, è solo una parte del fenomeno. L’"e-business," un’espressione coniata dall’IBM pochi anni fa, include l’"e-commerce", ma aggiunge una nuova dimensione al fenomeno per il suo potenziale di trasformazione dei processi e delle relazioni economiche. Una proposta di e-business non è semplicemente una soluzione tecnologica, incorpora un cambiamento culturale ed organizzativo. Un cambiamento può essere doloroso, per questo è vitale la comunicazione e l’impegno del management più esperto. Alla fine, un approccio graduale di misurazione, monitoraggio e promozione di iniziative di successo guadagnerà consensi e spingerà in avanti il business su un'onda di impegno ed entusiasmo. La tecnologia "web" di oggi rende l’avvento del commercio elettronico una realtà. Ovviamente, la scelta dell’infrastruttura tecnologica è importante. Uno standard industriale, portatile, lo sviluppo di strumenti scalari che consentono la loro integrazione con gli strumenti di back-office esistenti presenta vantaggi significativi che forniscono benefici reali, come la minimizzazione dei rischi, la riduzione dei costi e la creazione di un contesto di evoluzione strategica del e-business da affinare alla parallela evoluzione dei bisogni dell’e-business. L'adozione di uno specifico sistema, con il suo database particolare, interfacciato al sistema esistente è una soluzione efficace. Un simile approccio consente il monitoraggio del sistema, una gestione del controllo e dell’efficienza dello stesso autonoma e senza alcun impatto sui sistemi esistenti. Nella fase di progettazione è necessario prendere in dovuta considerazione le prestazioni del sistema. La performance e la flessibilità dell’applicazione sarà testata e valutata fin dal primo giorno e l’esito di tali giudizi influenzerà la percezione che i clienti avranno della società. Un’applicazione personalizzata, ricca di contenuti multimediali, non è destinata a funzionare se ci vogliono cinque minuti per fare il download della prima pagina. Un’organizzazione di qualità necessita di un’applicazione di qualità; valutate dunque attentamente la capacità operativa del vostro Internet Service Provider. La cosiddetta "rivoluzione elettronica" crea nuove opportunità per gli intermediari finanziari; alcuni possono prendere in considerazione il potenziale risparmio di costi, altri la possibilità di entrare a basso costo in un nuovo mercato, per altri può essere più importante lo snellimento dei processi esistenti. In verità sono aperte tutte le opzioni, questo è un nuovo gioco nel quale le vecchie regole verranno presto spazzate via. Aspetti legali quali la firma elettronica, la tutela del consumatore ecc., verranno affrontati. Dunque non ci sono ostacoli che non potranno essere superati? Sì e no. I dealer, i broker, così come i clienti devono chiedersi, perché utilizzatori e fornitori del servizio dovrebbero trattare con me per via elettronica? Sto fornendo risposte più veloci alle richieste di finanziamento, sto fornendo condizioni più attraenti, sto fornendo informazioni più utili di quelle che sarebbero normalmente disponibili? Date le risposte giuste a queste domande ed il vostro e-business decollerà. Come in ogni nuova iniziativa, ci sono rischi e benefici. Non c’è dubbio che l’e-business offra grandi potenzialità: con un po’ di immaginazione, un approccio specifico ed una soluzione di sistema flessibile, si possono conquistare vantaggi competitivi e sfruttarne gli… e-normi benefici.   Torna Su



SKI MEETING INTERLEASING A SAN MARTINO Sarà S. Martino di Castrozza che - dal 24 al 26 marzo - ospiterà la XVI edizione dello Ski Meeting Interleasing. L’organizzazione della manifestazione edizione 2000, che ricordiamo è riservata agli operatori del settore leasing, è affidata a Banca Italease. Il Regolamento di riferimento ha una nuova veste (il nuovo testo è pubblicato qui di seguito); è stato infatti rivisitato sulla base di suggerimenti e osservazioni avanzate dalle società partecipanti alle precedenti edizioni. In bocca al lupo a tutti i partecipanti.   REGOLAMENTO DEL "TROFEO LEASINT" EUROSKIMEETING INTERLEASING 1 – Alla gara per l’assegnazione del Trofeo Leasint potranno partecipare gli amministratori e i dipendenti (diretti o comandati dal gruppo di appartenenza) delle Società di leasing italiane ed europee in servizio attivo alla data di chiusura delle iscrizioni ed i loro familiari diretti e conviventi. Sono invece esclusi: agenti, brokers, ricuperatori e tutte le altre categorie di intermediari non alle dirette dipendenze delle Società di leasing. 2 – Le Società collaboreranno alla buona riuscita della manifestazione certificando per iscritto l’elenco dei propri concorrenti, che sarà trasmesso alla Società Organizzatrice, corredato da fotocopia del documento d’identità e del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva per ciascun partecipante. L’elenco, che dovrà essere reso disponibile anche su foglio elettronico (Excell) e riportare per ogni concorrente le seguenti informazioni (v. schema 1): <anno di nascita> <cognome e nome> <società> <dipendente/grado di parentela> <nucleo familiare>. 3 – La prova di gara consisterà in uno slalom gigante da disputarsi su un tracciato scelto dalla Società Organizzatrice, in modo da offrire divertimento a tutti i partecipanti e non solo ai più esperti. Per i concorrenti fino a 10 anni sarà organizzato un percorso di gara più breve ispirandosi ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e sarà previsto un premio per la partecipazione. 4 – I gareggianti saranno suddivisi in categorie in base all’età e al sesso, come indicato nello schema 2. Le categorie dei "pulcini, cuccioli e ragazzi" sono miste mentre le altre prevedono la distinzione tra maschi e femmine. Escludendo le categorie dei "pulcini, cuccioli, ragazzi e pionieri", qualora non vi siano almeno tre iscritti per singola categoria, si procederà d’ufficio all’iscrizione nella categoria immediatamente superiore (o inferiore nel caso della categoria veterani 4). 5 – Gli ordini di partenza per ciascuna categoria saranno stabiliti con estrazione a sorte. La Società Organizzatrice si impegna a garantire la presenza di un giudice a metà percorso che segnali via radio il "pista libera" al giudice in partenza, per evitare il problema dei sorpassi dovuto al possibile divario tecnico tra i concorrenti. 6 – Sarà stilata una "Classifica di categoria", in base alla quale saranno premiati i primi tre arrivati e sarà assegnato il punteggio di cui allo schema 3, che si ispira a quello della Coppa del Mondo di Sci, valido ai fini della classifica generale per Società. 7 – La "Classifica Generale per Società", in base alla quale saranno premiate le prime tre società e sarà assegnato il Trofeo Leasint, sarà determinata sommando i punti che i concorrenti di ciascuna Società avranno conseguito nelle diverse categorie. La Società vincitrice custodirà il Trofeo fino all’edizione successiva, momento in cui dovrà rimetterlo in palio. 8 – La società prima classificata organizzerà la manifestazione successiva, sempre che non abbia organizzato una delle precedenti quattro edizioni compresa l’ultima gareggiata. Nel qual caso l’onore spetterà alla prima tra quelle successivamente classificatesi che non abbia organizzato una delle ultime quattro edizioni. Qualora una società di leasing si proponga quale organizzatrice della successiva edizione, pur non avendone il diritto, la sua candidatura potrà essere accettata con l’assenso di tutte le società aventi diritto per posizione di classifica. 9 – La Società Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per incidenti a concorrenti, terzi o cose che si dovessero verificare durante e dopo lo svolgimento della manifestazione; si impegna, peraltro, a stipulare un’apposita copertura assicurativa antinfortunistica limitatamente al percorso di gara. 10 – L’iscrizione alla gara è gratuita ed implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento. Per quanto in esso non contemplato valgono le norme previste dal regolamento della F.I.S.I.. 11 – I numeri di partenza saranno distribuiti secondo le modalità che saranno comunicate dalla Società Organizzatrice. 12 – Non sarà consentita la partenza a coloro che non saranno preventivamente identificati. 13 – Ogni variazione al presente regolamento dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione di una commissione presieduta dalla Sanpaolo Leasint SpA ideatrice della manifestazione e da tutte le Società interessate a contribuire al successo e al miglioramento della manifestazione.

SCHEMA 1 –ELENCO PARTECIPANTI XIII SKI MEETING

PROG. ANNO DI NASCITA COGNOME E NOME SOCIETA’ DIPENDENTE/PARENTELA FAMIGLIA

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

 

SCHEMA 2 - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE IN BASE ALL’ANNO DI NASCITA E ALLA CATEGORIA PER L’EDIZIONE CHE SI SVOLGE NELL’ANNO 2000

PROGR. CATEGORIA ANNO DI NASCITA ETA’ MASSIMA INDICATIVA ANNI CATEGORIA

1

pulcini

successivi 93

7

mista

2

cuccioli

92/90

10

mista

3

ragazzi

89/85

15

mista

4

giovani

84/80

20

femminile e maschile

5

seniores 1

79/75

25

femminile e maschile

6

seniores 2

74/70

30

femminile e maschile

7

seniores 3

69/65

35

femminile e maschile

8

veterani 1

64/60

40

femminile e maschile

9

veterani 2

59/55

45

femminile e maschile

10

veterani 3

54/50

50

femminile e maschile

11

veterani 4

49/45

55

femminile e maschile

12

pionieri

44/antecedenti

oltre

femminile e maschile

SCHEMA 3 - PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER CATEGORIA

CLASSIFICA

PUNTI

1

100

2

80

3

60

4

50

5

45

6

40

7

36

8

32

9

29

10

26

11

24

12

22

13

20

14

18

15

16

16

15

17

14

18

13

19

12

20

11

21

10

22

9

23

8

24

7

25

6

26

5

27

4

28

3

29

2

30

1

successivi

1

 
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Scadenzario Fiscale Febbraio 2000

Data Argomento Oggetto

01/02/2000 Versamento da parte dei soggetti che hanno approvato il bilancio nel mese di gennaio del saldo e del 1° acconto IRPEG-IRAP
15/02/2000 Termine entro cui il dipendente deve comunicare al datore di lavoro se intende avvalersi dell'assistenza fiscale
15/02/2000 Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 16 gennaio 2000 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% più interessi
16/02/2000 Regolarizzazione spontanea dell'omessa presentazione del Mod.F24 con saldo 0, con originaria scadenza al 16 novembre 1999
16/02/2000 Versamento unitario delle ritenute, dell’IVA, dei contributi previdenziali ed assistenziali
21/02/2000 Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1°febbraio 2000 e versamento dell'imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti di locazione e per il nuovo anno di locazione
28/02/2000 Consegna da parte dei datori di lavoro ai dipendenti del certificato unico valido sia ai fini tributari che previdenziali
29/02/2000 Denuncia trimestrale - termine per la comunicazione (con supporto magnetico) alla sede INPS competente del pagamento relativo al quarto trimestre 1999 del contributo alla gestione separata dell'INPS a carico dei titolari di lavoro autonomo
29/02/2000 Versamento per l'intero anno o per il 1° semestre della tassa di circolazione relativa ad autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con motore di potenza fiscale fino a 9 C.F.
29/02/2000 Versamento per l'intero anno o per il 1° semestre della tassa di circolazione relativa ad autobus, rimorchi, autoveicoli ad uso speciale
29/02/2000 Conguaglio da parte del datore di lavoro delle ritenute alla fonte (IRPEF) a carico dei lavoratori dipendenti relativi all'anno precedente
29/02/2000 Versamento degli acconti di imposta ai fini IRPEG ed IRAP dovuti dai soggetti aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1 aprile 1999 – 31 marzo 2000
 
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VITA ASSOCIATIVA

FUSIONI


Continuano le aggregazioni nel mondo della locazione finanziaria. E’ la volta della Caer Leasing che lo scorso novembre ha incorporato la Popolar Leasing e della Intesa Leasing che a dicembre ha incorporato la Po Leasing già facente parte dello stesso gruppo.


NUOVE CARICHE


Nuovo Direttore Generale a far data dal 1° ottobre u.s. della BMW Financial Services Italia SpA è Gerald Holzmann. Cambio di vertice anche in casa Savaleasing dove è stato nominato Amministratore Delegato Francesco Tavolato.
Alla Banca Italease, Nicolò Melzi, Vice Presidente dell'Assilea, sale al gradino di Consigliere Delegato. La Direzione Generale è ora affidata a Gianerminio Cantalupi, Presidente della Commissione Tecnica Assilea mentre Vice Direttore Generale, Responsabile dell’Area Affari, è stato nominato Vincenzo Vitale.
Nella riunione del Consiglio Assilea del 20 dicembre scorso, Alberto Quintiliani, a seguito dei nuovi incarichi assunti nel gruppo MPS, si è dimesso dalla carica di Consigliere. Il Presidente Dattolo gli ha espresso - a nome personale e di tutto il Consiglio - i più sentiti ringraziamenti per l'impegno umano e professionale profuso in Associazione. In sua sostituzione, il Consiglio ha nominato come consigliere Giuseppe Menzi, capo dell'Ufficio Fidi al quale, nell'ambito della Direzione generale della Banca del Monte dei Paschi di Siena, è stata affidata la responsabilità funzionale del prodotto leasing.


INTERNET


Ancora novità sul nostro sito. E’ infatti possibile fare la ricerca delle circolari Serie Legale a partire dall’anno 1992. Stiamo lavorando per rendere disponibili da quella data anche le altre serie.
 
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DICEMBRE

CIRCOLARI

Serie Leasing Agevolato
n. 59 del 2 dicembre Artigiancassa – tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di gennaio 2000
n. 60 del 13 dicembre Tassi leasing agevolato del Mediocredito Centrale – mese gennaio 2000
n. 61 del 30 dicembre Gli strumenti automatici in favore delle imprese
Serie Leasing Auto
n. 16 del 3 dicembre Statistica mensile "frodi auto"
n. 17 del 30 dicembre Cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria di autoveicoli a banche od intermediari finanziari – Procedura con il PRA
Serie BDCR
n. 9 del 1 dicembre Rinnovo contratto INTESA
n. 10 del 3 dicembre Gestione anno 2000. Nuove modalità di collegamento alla rete Intesa
Serie Informativa
n. 8 del 3 dicembre Atti del Convegno Leaseurope del 10-12 ottobre 1999
n. 9 del 13 dicembre 33° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 1999
Serie Legale
n. 12 del 29 dicembre D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura
Serie Tecnica
n. 19 del 14 dicembre Statistiche sui TEG medi ai fini dell’usura
n. 20 del 30 dicembre Usura. Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2000
 
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RIUNIONI

3 dicembre Gruppo di lavoro Commissione Legale "Leasing al consumo" – Roma disamina delle problematiche connesse con l’operatività nel campo del leasing ai consumatori
3 dicembre Gruppo di lavoro Commissione ………….. "Leasing operativo" - Roma
13 dicembre Gruppo di lavoro Commissione Tecnica "Rischio leasing" – Roma Approfondimento del tema rating
16 dicembre Gruppo di lavoro Commissione Tecnica "Benchmarking" – Milano approfondimento sui dati delle segnalazioni di conto economico della Base 4
20 dicembre Consiglio - Milano
 
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PARERI

Cumulabilità della Legge "Visco" con altri incentivi fiscali
Durata minima del contratto di leasing per gli autoveicoli ai fini della deducibilità dei canoni
Inclusione del valore del riscatto nel calcolo della svalutazione dei crediti impliciti
Impostazione contabile nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing sulla base di quanto indicato dalla Ris. Min. n.221/E/III/-6-467 del 20.11.1997
Ammortamento finanziario ai sensi dell’art. 67 c. 8 del T.U.I.R.
Criterio di determinazione del valore finale (al 31.12.1992) da dichiarare ai fini INVIM, relativamente agli immobili concessi in leasing, in applicazione della disciplina transitoria di tale imposta vigente fino al 1.1.2003
Deducibilità dei canoni per l’utilizzatore in un’operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un terreno non edificabile utilizzato da un’impresa di scavi
Deducibilità delle quote di ammortamento insite nei canoni per la società concedente in un’operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un terreno non edificabile utilizzato da un’impresa di scavi
Individuazione del soggetto passivo ICI nel caso di immobile in ristrutturazione già esistente e provvisto di rendita
Individuazione del soggetto passivo ICI nel caso di immobile da costruire
 
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