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Articolo 1
Costituzione
1. È costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile un’Associazione denominata: "Associazione Italiana Leasing - Assilea".
2. L’Associazione non ha fini di lucro.
3. L’Associazione ha sede in Roma e può istituire, con delibera del Consiglio, uffici in altre città.
4. L’Associazione può aderire ad altre Associazioni o Enti, nonché assumere partecipazioni e costituire società per il conseguimento dei fini associativi.
5. Possono aderire all’Associazione le altre Associazioni di categoria del settore creditizio e finanziario che siano ammesse con delibera del Consiglio; detti Soci sono esonerati dal pagamento di contributi associativi e non prendono parte a votazioni nell’Assemblea.
  
Articolo 2
Scopi
1. Sono scopi e compiti fondamentali dell’Associazione:
a. rappresentare e tutelare gli interessi comuni dei Soci;
b. promuovere la soluzione dei problemi interessanti l’attività di leasing - locazione finanziaria, leasing operativo e ogni altra tipologia di leasing, nonché attività attinenti le attività strumentali o connesse a quella di leasing o a questa affini, che possano formare oggetto dell'attività dei Soci o delle loro partecipate o partecipanti, come ad esempio l’attività di noleggio a lungo termine ed il renting - collaborando con le Autorità di vigilanza, altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri;
c. svolgere attività di informazione e assistenza a favore dei Soci, favorendone il coordinamento delle attività e lo spirito di coesione;
d. compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti le attività sub b) anche mediante pubblicazioni e convegni;
e. promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune fra i Soci o fra essi ed altri enti, in Italia e all’estero;
f. adempiere ai suoi compiti statutari, nell’interesse dei Soci, anche nei confronti dell’Unione Europea e in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;
g. formulare indirizzi di comportamento al fine di una autoregolamentazione della professione e per lo svolgimento delle attività in piena correttezza e trasparenza;
h. dirimere in via conciliativa contestazioni in atto o potenziali fra i Soci, o assumere incarichi che siano conferiti allo stesso fine;
i. assistere i Soci nella soluzione di problemi emersi nella pratica operativa, pur se non interessanti direttamente o indirettamente l’attività di leasing;
j. svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell’Associazione.
2. In diretta attuazione degli scopi previsti nel presente articolo e secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio, l’Associazione può cedere, anche dietro corrispettivo, determinati servizi nonché le proprie pubblicazioni ai Soci e a terzi.
  
Articolo 3
Soci Ordinari, Soci Corrispondenti e Aggregati
1. Possono aderire all’Associazione in qualità di Soci Ordinari, sempreché svolgano attività di leasing:
a. le banche, iscritte nell’Albo di cui all’art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
b. gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c. le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento al sensi dell’art. 18 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
2. Possono, inoltre, aderire all’Associazione in qualità di Soci Corrispondenti senza diritto di voto gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106.
2-bis. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Soci Corrispondenti tutte quelle società di capitali, anche se non iscritte nell'elenco generale o in sue sezioni, che svolgano attività di noleggio o di leasing operativo.
2-ter. I Soci Corrispondenti di cui al precedente comma 2-bis sono iscritti in un particolare elenco ed hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri Soci Corrispondenti.
2-quater. I Soci Corrispondenti hanno diritto a tutti i servizi offerti dall’Associazione.
3. Possono, inoltre, aderire all’Associazione in qualità di “Aggregati”: a) le società di capitali, di persone e i lavoratori autonomi che svolgono attività di agenzia in attività finanziaria iscritte nel relativo elenco; b) le società di capitali che svolgono attività di mediazione creditizia iscritte nel relativo elenco; c) le società di capitali, di persone e i lavoratori autonomi in possesso della licenza del questore che svolgono attività di recupero crediti; d) le società di capitali che svolgono in outsourcing attività strumentali o connesse a quella di leasing ovvero che svolgono attività a questa affini.
3-bis. Requisiti indispensabili per l’iscrizione all’Associazione e per la sua permanenza in qualità di  Aggregato” sono:
a. possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell’art.  25 T.U. bancario e delle relative disposizioni di attuazione;
b. lettera di referenza da parte di almeno un Socio Ordinario;
c. la continua sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale di mandato, di una convenzione o di una prestazione di servizi continuativa, comunque denominata, con un Socio Ordinario.
3-ter. Al fine della dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente comma, entro il mese di giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione, ciascun  Aggregato trasmette per iscritto, copia dell’ultimo bilancio approvato e l'elenco dei Soci Ordinari per conto dei quali svolge la sua attività istituzionale.
3-quater   Gli Aggregati sono iscritti in quattro rispettivi e distinti elenchi ed hanno gli stessi diritti ed obblighi dei Soci Corrispondenti, salvo il limite della partecipazione ai soli lavori delle eventuali rispettivi Tavoli tecnici ed il divieto di partecipare ed accedere direttamente alla “Banca Dati-Centrale Rischi Assilea”. Gli elenchi sono suddivisi in base all’attività svolta:
a. agenzia in attività finanziaria
b. mediazione creditizia
c. recupero crediti;
d. attività strumentali, connesse ed affini a quella di leasing.
4. Sulla domanda di adesione all’Associazione decide il Comitato Esecutivo. In caso di rigetto il soggetto richiedente, entro 30 giorni dal rifiuto, può rivolgersi al Consiglio che decide in modo inappellabile.
  
Articolo 4
Contributi Associativi
1. I Soci Ordinari sono tenuti a versare all’Associazione, al momento in cui entrano a farne parte, un contributo una tantum nella misura annualmente stabilita dal Consiglio.
La quota del contributo per il primo anno è calcolata in proporzione ai mesi residui dell’anno solare, incluso quello di ammissione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
2. Il contributo annuo a carico dei Soci Ordinari e Corrispondenti è calcolato in base al bilancio preventivo dell’anno approvato dall’Assemblea dei Soci secondo i seguenti criteri:
a. il 35,0 % (trentacinque per cento) dei contributi è ripartito in parti uguali tra i Soci Ordinari e Corrispondenti;
b. il 19,5 % (diciannove virgola cinque per cento) dei contributi è ripartito in parti uguali fra i Soci Ordinari;
c. il 45,5 % (quarantacinque virgola cinque per cento) dei contributi è ripartito fra i Soci Ordinari in misura proporzionale ai voti agli stessi spettanti in Assemblea.
3. Entro un mese dall’approvazione del bilancio preventivo, i Soci Ordinari e i Soci Corrispondenti dovranno provvedere al pagamento dei contributi che sulla base della ripartizione di cui al comma 2 risulteranno a loro carico; entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo dovrà provvedersi all’eventuale conguaglio. I contributi associativi sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.
4.  I Soci Ordinari e/o Corrispondenti appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati come un unico Socio Ordinario, ai sensi del successivo art. 10, comma 2, ovvero come un unico Socio Corrispondente, qualora nessuno abbia i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3. In tal caso il contributo di cui al precedente comma 2, è calcolato come se si trattasse di un solo soggetto.
5. Gli Aggregati pagano un contributo fisso annuale stabilito dal Consiglio, da versarsi la prima volta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di iscrizione all’Associazione e, negli anni successivi, entro un mese dall’approvazione del bilancio preventivo di cui al precedente comma 2.
6. Gli Aggregati appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati come un unico Aggregato. In tal caso il contributo è calcolato come se si trattasse di un solo soggetto.
7. Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio ed antecedentemente alla data fissata per l’Assemblea che deve approvare il bilancio preventivo, possono essere chiesti dal Consiglio anticipi ai Soci e agli Aggregati nella misura massima del cinquanta per cento dell’ultimo contributo annuo.
  
Articolo 5
Obblighi dei Soci
1. I Soci sono tenuti a:
a. osservare gli obblighi previsti dallo Statuto o deliberati dagli Organi dell’Associazione in conformità allo Statuto;
b. collaborare per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
c. attenersi alle raccomandazioni impartite dal Consiglio in attuazione degli scopi associativi di cui al precedente art. 2;
d. fornire le notizie e i dati richiesti dagli Organi dell’Associazione, inclusi in particolare i dati necessari per il calcolo dei voti e dei contributi associativi;
e. iscrivere all'Associazione come Socio Ordinario o Socio Corrispondente ogni società partecipata e facente parte del medesimo gruppo che abbia i requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1, 2 e 2-bis.
2. L’adesione all’Associazione in qualità di Socio Ordinario, Socio Corrispondente o Aggregato determina l’automatica adesione al Codice di Comportamento e comporta pertanto l’obbligo di osservarne i contenuti e di attenersi alle raccomandazioni del Consiglio in applicazione dello stesso.
3. I Soci Ordinari sono, inoltre, tenuti a partecipare alla "Banca Dati Centrale Rischi – Assilea", sopportandone i relativi costi, ed a trasmettere i dati richiesti, secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento e dal Codice di autoregolamentazione approvati dal Consiglio.
4. I Soci Corrispondenti possono chiedere di partecipare alla "Banca Dati Centrale Rischi – Assilea" secondo quanto previsto dal precedente comma 3. Su tale richiesta decide in modo inappellabile il Comitato Esecutivo.
5. L’Associazione è tenuta a mantenere il segreto su notizie e dati che i Soci dichiarano di considerare riservati.
  
Articolo 5-bis
Utilizzo del logo Assilea
1. I Soci e gli Aggregati possono apporre sulla propria carta intestata, sul sito web e sulla documentazione contrattuale il logo dell’Associazione, indicando obbligatoriamente la: categoria di appartenenza (ordinario, corrispondente, aggregato). Il Socio decade, con effetto immediato, dal diritto di utilizzare il logo nei casi previsti dall’Art. 6 del presente Statuto.
2. È vietato l’utilizzo del logo Assilea a fini commerciali e di business.
  
Articolo 6
Decadenza, esclusione e recesso dall’Associazione
1. La qualità di Socio e di Aggregato si perde per:
a. decadenza, a seguito della cancellazione dall’Albo o dagli elenchi di cui al precedente art. 3, ovvero della perdita di uno o più dei requisiti sui quali si fondava l’ammissione al mutuo riconoscimento o l’iscrizione all’Associazione;
b. esclusione deliberata dal Consiglio su proposta del Comitato Esecutivo in caso di:
      • inadempienza nel versamento dei contributi associativi;
      • inadempimento degli obblighi posti a carico dei Soci a norma degli artt. 5 e 5-bis del presente Statuto;
      • altre gravi e motivate ragioni. Costituiscono “grave e motivata ragione” di decadenza dalla qualità di Socio la ripetuta violazione sia del Codice di comportamento di Assilea che del Codice di Autoregolamentazione della BDCR.
2. Al Socio è riservata la facoltà di recedere dall’Associazione, dandone comunicazione al Comitato Esecutivo a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax o altri mezzi similari.
3. Il recesso, la decadenza o l’esclusione hanno effetto immediato e non danno diritto alla restituzione della quota di fondo comune e dei contributi versati, né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in cui è comunicato il recesso, o si verifica la decadenza o l’esclusione.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta del Comitato Esecutivo. L’esclusione dei Soci può essere deliberata previa diffida e dopo aver convocato ed ascoltato il rappresentante legale del Socio medesimo nella prima riunione di Consiglio successiva alla contestazione dell’inadempimento e trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida.
5. Avverso la delibera del Consiglio che dispone l’esclusione dall’Associazione è ammesso ricorso, privo di efficacia sospensiva, al Collegio del Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.
  
Articolo 7
Organi
1. Sono Organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio;
c. il Presidente
d. il Comitato Esecutivo;
e. il Collegio dei Revisori;
f. il Collegio dei Probiviri.
  
Articolo 8
Assemblea: convocazione e poteri
1. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria e si tiene nel luogo, in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, fissato dal Consiglio.
2. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di giugno.
3. Il Consiglio inoltre convoca l’Assemblea quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta tanti Soci Ordinari che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) dei medesimi, portatori di almeno il 20% (venti per cento) dei voti di cui dispongono complessivamente tutti i Soci Ordinari.
4. L’Assemblea è convocata a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai Soci a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax o altri mezzi similari  almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, nei casi di urgenza, con telefax o posta elettronica certificata o altri mezzi similari da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata.
5. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.
6. E’ comunque valida l’Assemblea non regolarmente convocata, qualora siano rappresentati, anche per delega, tutti i Soci Ordinari e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio e del Collegio del Revisori.
7. All’Assemblea ordinaria spetta:
a. fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
b. nominare i membri del Consiglio nel rispetto di quanto indicato nel successivo Art. 11;
c. nominare il Collegio dei Revisori secondo quanto indicato nel successivo Art. 15;
d. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio;
e. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno, comprensivo di un rendiconto economico e finanziario. È in ogni caso vietata la distribuzione ai Soci degli avanzi di esercizio, di eventuali fondi, riserve o altro.
8.  All’Assemblea straordinaria compete:
a. deliberare sulle modifiche dello Statuto e del Codice di comportamento;
b. deliberare sullo scioglimento e comunque sulla cessazione dell’Associazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, facendo salvo l’obbligo di devolvere il patrimonio associativo ad altra Associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.
9. Il Segretario dell’Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente dell’Assemblea.
10. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario medesimo.
  
Articolo 9
Assemblea: partecipazione, costituzione e deliberazioni
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente in Assemblea  più anziano di età..
2. Qualora siano assenti il Presidente ed i Vice Presidenti, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere in carica, presente in Assemblea, più anziano di età.
3. Hanno diritto di intervento tutti i Soci Ordinari e i Soci Corrispondenti in regola con il pagamento del contributo associativo. Gli Aggregati, in regola con il pagamento del contributo associativo, possono intervenire attraverso una delegazione di rappresentanza, dagli stessi individuata, composta da quattro persone, una per ciascuna delle attività indicate all' art 3.
4. I Soci Ordinari sono rappresentati da una persona fisica che ne abbia od a cui sia conferita la rappresentanza.
5. Ogni Socio Ordinario potrà farsi rappresentare in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro Socio con delega scritta.
6. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire all’Assemblea.
7. Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con l’intervento di tanti Soci Ordinari che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei Soci Ordinari medesimi, portatori di più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci Ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari e dei voti rappresentati.
8. Le deliberazioni, salvo quelle per la nomina di una parte dei Consiglieri ai sensi del comma 4 dell’Art. 11, per essere valide devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci Ordinari presenti o rappresentati nell’Assemblea.
9. L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti Soci Ordinari che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei Soci Ordinari medesimi, portatori di più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci Ordinari;  in seconda convocazione, con l’intervento di tanti Soci Ordinari che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci Ordinari.
10. Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto e al Codice di comportamento è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai Soci Ordinari presenti o rappresentati nell’Assemblea.
11. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento o comunque la cessazione dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e l’attribuzione dei loro poteri, è necessaria la maggioranza di almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti i Soci Ordinari.
  
Articolo 10
Ripartizione dei voti
1. A ogni Socio Ordinario spetta un voto, più una quota intera di ulteriori centomila voti da ripartirsi nel modo che segue:
a. il 30% (trenta per cento) di tali voti ripartito in parti uguali fra tutti i Soci Ordinari che risultano iscritti alla data di convocazione dell’Assemblea annuale;
b. il residuo 70% (settanta per cento) è ripartito tra i Soci Ordinari in base al valore medio ponderato delle ripartizioni percentuali dei valori dei 3 seguenti indicatori per ogni Socio:
      • il valore dei crediti impliciti leasing finanziario al lordo delle cartolarizzazioni, così come definito dall’Associazione nell’ambito delle elaborazioni statistiche abitualmente condotte, riferito all’ultimo anno chiuso precedentemente alla data di convocazione dell’Assemblea dell’Associazione, con ponderazione pari al 60%;
      • il valore dello stipulato (leasing finanziario e operativo, noleggio) nell’ultimo anno chiuso precedentemente alla data di convocazione dell’Assemblea, con ponderazione pari al 25%.;
      • il numero dei contratti (leasing finanziario e operativo, noleggio) stipulati nell’ultimo anno chiuso precedentemente alla data di convocazione dell’Assemblea, con ponderazione pari al 15%.
2. I Soci Ordinari ed i Soci  Corrispondenti, ad eccezione di quelli iscritti nel particolare elenco di cui al comma 2-ter dell'art. 3, appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati come un unico Socio Ordinario; pertanto la  ripartizione di cui al comma 1 è effettuata considerando il gruppo come unico socio ordinario.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 appartenenti al medesimo gruppo devono indicare uno solo di essi, quale rappresentante del gruppo per le designazioni e votazioni in Assemblea.
4. Alla ripartizione del voti in relazione ai parametri di cui sopra si provvederà in occasione dell’Assemblea annuale di cui all’art. 8, 7° comma, sulla base dei dati, obbligatoriamente forniti dai Soci su richiesta dell’Associazione.
5. Per l’ipotesi in cui dopo la ripartizione dei voti secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non dovessero risultare distribuiti tutti i centomila voti, quelli restanti saranno distribuiti uno per volta, fino al loro esaurimento, fra i Soci Ordinari, iniziando da quello che avrà ottenuto il minor numero di voti.
6. Rimane fermo il diritto per i Soci Ordinari che saranno ammessi all’Associazione, dopo la riunione dell’Assemblea annuale, di partecipare alle successive Assemblee con un solo voto fino alla riunione della successiva Assemblea annuale.
  
Articolo 11
Consiglio
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da diciannove membri, che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 3.
1-bis. In occasione dell’Assemblea in cui si dovrà procedere al rinnovo del Consiglio verrà redatta la graduatoria dei Soci Ordinari sulla base del valore medio ponderato di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 10.
Ai fini della redazione della predetta graduatoria trova applicazione il comma 2 del precedente art. 10 ed i Soci Ordinari appartenenti al medesimo gruppo sono considerati come un unico Socio Ordinario. La composizione del Consiglio dovrà rispettare i seguenti criteri:
    • 10 Consiglieri devono essere espressione dei 10 Soci Ordinari collocati dal 1° al 10° posto della graduatoria citata;
    • 9 Consiglieri devono essere espressione dei restanti Soci Ordinari.
2. I membri del Consiglio sono nominati per tre anni e durano in carica fino a che non siano nominati i loro successori.
3. Possono far parte del Consiglio soggetti che sono membri del Consiglio di amministrazione o della Direzione dei Soci ovvero che abbiano maturato significative esperienze nell’ambito degli Organi Associativi; in ogni caso devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari bancari e finanziari.
4. In relazione alla posizione nella graduatoria di cui al precedente comma 1-bis, ciascun Socio Ordinario procede, rispettivamente, alla indicazione del proprio Consigliere o alla eventuale designazione di un solo candidato. Sulla base delle designazioni pervenute viene redatta la lista di candidati relativa al comparto rappresentativo di cui al 2° alinea del precedente comma 1-bis. Nel corso dell’Assemblea i soli Soci Ordinari collocati oltre la  10° posizione  procedono alla nomina dei rispettivi Consiglieri sulla base dei voti loro assegnati ai sensi del precedente art. 10; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti qualunque sia il numero dei Soci Ordinari appartenenti al relativo comparto intervenuti in Assemblea. Al termine delle operazioni di voto, l’Assemblea prende atto della lista completa dei membri del Consiglio così nominati.
5. L’indicazione del proprio Consigliere e la designazione dei candidati devono pervenire al Comitato Esecutivo, a pena di irricevibilità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax o altri mezzi similari.
6. Qualora uno o più Soci Ordinari classificati tra i primi 10 non indichino il proprio Consigliere ovvero vi rinuncino espressamente, tale diritto si trasferisce ai Soci Ordinari che immediatamente succedono nella graduatoria, i quali però non prendono parte alla votazione degli altri Consiglieri, che interviene tra i rimanenti Soci Ordinari, e rinunciano alle eventuali candidature all’uopo presentate; in questi casi non trovano applicazione i termini indicati nel comma precedente. Qualora invece non risulti eletto il numero dei Consiglieri dell’altro comparto associativo, si provvederà ad una seconda votazione sulla base di una o più liste di candidati, approvate dall’Assemblea e rappresentanti il comparto associativo stesso, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.
6-bis. Ciascun gruppo non può essere rappresentato in Consiglio da più di un Consigliere. Pertanto, se nel corso del triennio uno o più Soci Ordinari presenti in Consiglio entrino a far parte di un medesimo gruppo provvedono a far dimettere il Consigliere o i Consiglieri in esubero i quali vengono sostituiti sulla base dei seguenti criteri:
a) se il Consigliere dimissionario era espressione di un Socio Ordinario di cui al primo alinea del precedente comma 1 bis, viene sostituito da un Consigliere indicato dal primo dei Soci Ordinari non rappresentati in Consiglio rientrante tra i primi 10 della nuova graduatoria redatta ai sensi del citato comma 1-bis sulla base dei dati dell’ultimo esercizio chiuso.. Tale sostituzione viene comunicata alla prima Assemblea utile per la necessaria presa d’atto;
b) se il Consigliere dimissionario era espressione di un Socio Ordinario di cui al secondo alinea del precedente comma 1-bis, viene sostituito da un Consigliere eletto nella prima Assemblea utile sulla base delle candidature fatte pervenire dai Soci Ordinari appartenenti al rispettivo comparto associativo determinato in forza della nuova graduatoria redatta ai sensi del citato comma 1-bis sulla base dei dati dell’ultimo esercizio chiuso. e secondo le modalità al riguardo indicate nei precedenti commi 4 e 6.
7. Spetta al Presidente dell’Assemblea il controllo sulla regolarità delle designazioni dei Consiglieri e dei candidati, sulla correttezza delle votazioni e l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.
8. Costituiscono causa di automatica decadenza dalla carica di Consigliere dell’Associazione la perdita di uno o più dei requisiti di cui al precedente comma 3.
9. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri, il Socio Ordinario di cui erano espressione provvede a sostituirli dandone comunicazione scritta al Consiglio che li coopta con delibera approvata dai Revisori. Salvo il caso della sostituzione di uno o più Consiglieri di cui al primo alinea del precedente comma 1-bis, per i quali è sufficiente la semplice presa d’atto da parte dell’Assemblea, gli altri Consiglieri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea per la ratifica e scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
10. Qualora per dimissione o altra causa venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri e non si riuscisse a procedere alla loro cooptazione ai sensi del comma precedente, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio ed il Presidente, i Vice Presidenti, o il Consigliere più anziano di età rimasto in carica deve convocare l’Assemblea per le nuove nomine.
11. Venendo a mancare l’intero Consiglio, l’Assemblea dovrà essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori.
  
Articolo 12
Consiglio: poteri
1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione secondo le finalità previste dal presente Statuto e non espressamente attribuiti all’Assemblea, al Presidente, al Comitato Esecutivo o al Direttore Generale.
2. In particolare il Consiglio:
a. dà attuazione alle direttive per l’attività dell’Associazione fissate dall’Assemblea;
b. formula gli indirizzi operativi cui gli Associati devono attenersi nello svolgimento della loro attività;
c. propone all’Assemblea le modifiche allo Statuto ed al Codice di comportamento;
d. tratta le questioni di interesse comune dei Soci;
e. delibera su iniziative da assumere nell’interesse generale dell’Associazione per gli scopi della medesima;
f. presenta all’Assemblea un rapporto annuale sulla propria attività e sull’andamento generale del mercato del leasing;
g. nomina tra i suoi membri, a scrutinio segreto o per acclamazione nel rispetto dei limiti e dei principi di rappresentatività indicati nel commi 2 del successivo Art. 14-bis, il Presidente, fino a due Vice Presidenti, di cui uno scelto fra i Consiglieri di cui al primo alinea del comma 1bis dell’art. 11 ed uno scelto fra i Consiglieri di cui al secondo alinea dello stesso comma, ed i membri del Comitato Esecutivo, secondo quanto previsto all’art. 14 bis, determinandone i rispettivi poteri e l’eventuale compenso; il Presidente ed i Vice-Presidenti non possono essere nominati per più di due mandati anche non consecutivi.
h. istituisce le Commissioni permanenti competenti per materia, determinando le linee guida dell’attività delle stesse;
i. nomina il Direttore Generale dell’Associazione, determinandone i poteri;
j. su proposta del Comitato Esecutivo, pronuncia la decadenza e delibera in ordine alla esclusione di Soci;
k. sottopone all’Assemblea il bilancio preventivo dell’Associazione e quello consuntivo, comprensivo del rendiconto economico e finanziario;
l. definisce le linee guida delle politiche del personale e la macro struttura organizzativa dell’Associazione
m. approva il Regolamento ed il Codice di autoregolamentazione della "Banca Dati Centrale Rischi – Assilea" e le loro eventuali modifiche;
n. stabilisce i limiti e le modalità per la prestazione dei servizi associativi a terzi
o. nomina il Collegio dei Probiviri.
2 bis. Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.
3. Il Consiglio può affidare a suoi membri o a terzi lo studio di determinate questioni nonché l’espletamento di particolari incarichi stabilendo l’eventuale relativo compenso.
  
Articolo 13
Consiglio: convocazione, costituzione e deliberazioni
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax o altri mezzi similari da spedirsi a ciascun Consigliere almeno quindici giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, con posta elettronica certificata o telefax o altri mezzi similari da spedirsi con almeno quarantotto ore di anticipo.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 14, comma 3.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza – anche in video/audio conferenza - della maggioranza dei membri in carica.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Per la nomina del Presidente e per l’esclusione di Soci è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei componenti del Consiglio.
6. Le deliberazioni del Consiglio vengono fatte risultare da apposito verbale, redatto da un Segretario nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri membri, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare su espresso invito del Presidente, o di chi ne fa le veci, i Presidenti delle Commissioni permanenti senza diritto di voto.
8. La prima riunione del Consiglio per nominare il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Comitato Esecutivo, sulla base di quanto disposto dall’articolo 14-bis, ha luogo lo stesso giorno dell’Assemblea che ha rinnovato gli Organi dell’Associazione. Se in tale riunione, presieduta dal Presidente uscente, se rieletto, ovvero dal Consigliere presente più anziano di età, non sono presenti un numero di Consiglieri sufficiente per tale votazione, ovvero nessun candidato ottenga i voti necessari ai sensi del precedente comma 5, il Consiglio è convocato entro trenta giorni dal Presidente uscente, se rieletto, ovvero dal Consigliere più anziano di età.
  
Articolo 14
Presidente
  1. Il Presidente è nominato dal Consiglio e dura in carica quanto il Consiglio stesso
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo e ne coordina l’attività.
Al Presidente spettano i rapporti con la stampa, nell’ambito delle più generali politiche e strategie stabilite dal Consiglio. 3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle funzioni da un Vice Presidente a partire da quello più anziano di età, ovvero, in caso di impedimento anche dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.
  
Articolo 14-bis
Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è un organo collegiale composto da 5 membri, fra cui il Presidente, i Vice presidenti  e 2 o 3 Consiglieri.
2. I membri del Comitato Esecutivo non possono essere nominati per più di quattro mandati anche non consecutivi.
3. Il Comitato Esecutivo si riunisce – anche mediante video/audio conferenza – su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 14, comma 3, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 membri; per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi componenti, fra cui il Presidente o un Vice presidente.. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell’Associazione, il quale riceve per conoscenza copia delle proposte e delle deliberazioni assunte in sua assenza.  Alle riunioni è invitato il Presidente del Collegio dei Revisori o un membro del Collegio in caso di assenza del Presidente del collegio stesso.
4. Le proposte e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; le attività del Comitato Esecutivo possono essere esercitate su proposta del Presidente, anche al di fuori delle riunioni, purché vengano formalizzate attraverso scambi di comunicazioni scritte, anche a mezzo e-mail o telefax.
Il Presidente riferisce al Consiglio, nella prima riunione utile, le deliberazioni assunte e le attività svolte dal Comitato Esecutivo.
In relazione alle materie all’ordine del giorno, il Presidente, può invitare ad assistere alla riunione, senza diritto di voto, uno o più Consiglieri.
  
Articolo 14-ter
Comitato Esecutivo: poteri
  1. Al Comitato Esecutivo competono, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio per l’attuazione delle scelte di indirizzo e di strategia dell’Associazione, l’esercizio delle seguenti attività:
    • la definizione dei bilanci e budget al fine della loro presentazione al Consiglio;
    • nel rispetto del bilancio preventivo, l’assunzione di spese di straordinaria amministrazione e le linee di indirizzo per l’investimento delle disponibilità liquide dell’Associazione;
    • su proposta del Direttore Generale e nel quadro della scelte effettuate dal Consiglio, la definizione della struttura organizzativa dell’Associazione, le assunzioni di personale dipendente, le politiche retributive;
    • la valutazione dei provvedimenti economici in favore del Direttore Generale da sottoporre al Consiglio;
    • l’assunzione dei provvedimenti economici e di carriera del personale dell’Associazione, su proposta del Direttore Generale;
    • l’ammissione di nuovi Soci o la richiesta di partecipazione alla BDCR da parte dei Soci Corrispondenti; la presa d’atto dei recessi, delle variazioni societarie e della costituzione di gruppi di Soci ai sensi del precedente Art. 4, comma 4, nonché la proposizione al Consiglio dell’esclusione dei Soci ai sensi del precedente Art. 6;
    • la nomina dei presidenti e dei membri delle Commissioni Permanenti;
    • l’assunzione in via di urgenza - sempre che non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio ovvero in caso di mancanza del numero legale per la validità della riunione - di deliberazioni di competenza del Consiglio medesimo, che provvederà a far ratificare nella prima riunione utile.
  
Articolo 15
Collegio dei Revisori
1. L’Assemblea elegge ogni tre anni tre Revisori effettivi, tra cui il Presidente, oltre a due supplenti sulla base di una lista di candidati, in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 11, comma 3, redatta con le indicazioni formulate dai Soci Ordinari aventi diritto al voto, a ciascuno dei quali è data facoltà di segnalare un solo candidato.
1-bis. Ciascuna candidatura deve pervenire al Comitato Esecutivo, a pena di irricevibilità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax o altri mezzi similari; risultano eletti i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non risulti eletto il numero di Revisori - sia effettivi che supplenti - necessario, si provvederà ad una seconda votazione sulla base di una nuova lista di candidati approvata dall’Assemblea medesima, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Spetta al Presidente dell’Assemblea il controllo sulla regolarità delle votazioni e l’accertamento dei requisiti di eleggibilità. I Revisori decadono dalla carica in caso di perdita di uno dei requisiti indicati dal predetto comma 3 dell’Art. 11.
2. I Revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea.
3. I revisori effettivi hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio.  Il Presidente del Collegio dei revisori, o uno dei membri, in caso di assenza del Presidente, ha facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato Esecutivo.
4. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte all’anno.
5. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.
6. Il Collegio dei Revisori controlla il prospetto di bilancio predisposto dal Consiglio e lo accompagna con una propria relazione.
7. Il Revisore che non partecipi senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica ed è sostituito automaticamente dal Revisore supplente che ha ottenuto più voti nell’Assemblea che lo ha nominato.
  
Articolo 16
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, nominati dal Consiglio che li sceglie tra persone esperte in materia economica o giuridica, di indiscussa moralità e indipendenza, che non facciano parte degli organi sociali delle società iscritte all’Associazione o dei gruppi di appartenenza e non abbiano con esse rapporti di lavoro dipendente.
2. Il Collegio dei Probiviri provvede alla nomina del proprio Presidente, al quale compete convocarne le riunioni, stilare l’ordine del giorno e dirigerne i lavori.
3. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri supplenti più anziani di età sostituiscono quelli effettivi, compreso il Presidente, che vengano a mancare per qualsiasi causa, fino alla prima riunione del Consiglio che provvede alla reintegrazione del Collegio. Essi sostituiscono, sempre in ordine di età, di volta in volta, quello tra i membri effettivi che, per ragioni di parentela, affinità o legittimo impedimento, non possa partecipare alle deliberazioni del Collegio.
4. Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva e decide in maniera inappellabile, senza alcuna formalità di procedura ed a maggioranza dei voti, tutte le controversie fra Soci o fra questi e l’Associazione, relativamente all’interpretazione ed all’applicazione del presente statuto, nonché all’adempimento degli obblighi che ne derivano e sui ricorsi presentati dai Soci avverso provvedimenti e deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
5. Il Collegio dei Probiviri può anche decidere, quando ne sia richiesto, in via conciliativa e nel rispetto del contraddittorio, le altre controversie che possono sorgere tra i Soci.
6. Il Consiglio dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei Probiviri, adottando le conseguenti deliberazioni.
  
Articolo 17
Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo e all’attività dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo.
2. Per adempiere alle funzioni che gli sono affidate, al Direttore Generale spettano i poteri necessari all’esecuzione delle delibere di cui al comma precedente.
3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni permanenti di cui all’articolo 12, comma 2, lettera h).
  
Articolo 18
Norma Finale
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.